COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 03 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 107. DELIBERA C.A.S.T. – Proc. N. 153 2015-16 Gara: Villa 2015 / Lavorate Calcio del 14.02.2016 – 3^ Categoria Delegazione Provinciale Salerno

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 03 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 107. DELIBERA C.A.S.T. - Proc. N. 153 2015-16 Gara: Villa 2015 / Lavorate Calcio del 14.02.2016 – 3^ Categoria Delegazione Provinciale Salerno La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il ricorso, sentita la reclamante nella seduta dell’11.04.2016; ascoltato il direttore di gara nella seduta del 18.04.2016; preso atto che la reclamante, convocata di nuovo per la riunione del 28.04.2016, si è riportata al ricorso precisando che non vi fu con dotta aggressiva e insistendo nel chiedere la riduzione della sanzione comminata, osserva quanto segue: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno, n. 41 del 18.02.2016 Il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore De Vivo Giuseppe del Lavorate Calcio la squalifica fino al 18.05.2016 per essersi rivolto al direttore di gara con frasi ingiuriose ed alla notifica del provvedimento di espulsione per essersi avvicinato al DDG tentando di aggredirlo fisicamente e minacciandolo di colpirlo con u pugno a volto. Nonostante una diversa ricostruzione dei fati da parte della reclamante, che ha negato che il De Vivo abbia tentato di aggredire il DDG fino a minacciare di dargli un pugno in faccia, nel sottolineare che il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova, si rileva come nella seduta del 18.04.2016 il Direttore di gara ha confermato quanto riportato nel referto, precisando che “nel momento in cui il De Vivo si avvicinava, lui indietreggiava per evitare il contatto, mentre alcuni calciatori della squadra del De Vivo lo trattenevano”. In considerazione di quanto sopra, questa Corte Sportiva ritiene accertati i fatti riportati dal direttore di gara, ma, per quanto riguarda la commisurazione della squalifica, ritiene equa ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Territoriale. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società ASD Lavorate Calcio, di ridurre la squalifica del calciatore De Vivo Giuseppe fino al 6 maggio 2016. Dispone l’accredito della tassa versata.
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