COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 05 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA SPORTING PAGO VEIANO – CASTELPOTO DEL 3/4/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 05 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA SPORTING PAGO VEIANO – CASTELPOTO DEL 3/4/2016 Il G.S.T., f.f. che al 26° del primo tempo, l’arbitro espelleva dapprima il calciatore n. 10 della società Castelpoto, sig. di Palma Roberto, per fallo, e subito dopo anche il n. 15 della società Pago Veiano, sig. Morganella Luciano, per aver colpito un giocatore avversario con un calcio; che a seguito delle predette espulsioni scoppiava una rissa generale che coinvolgeva tutti i tesserati di entrambe le squadre, compresi coloro che si trovavano in panchina, i quali si scambiavano reciprocamente minacce ed insulti, nonché calci e schiaffi; che nella confusione determinatasi l’arbitro non prendeva provvedimenti ai singoli per non essere riuscito ad identificare nello specifico i tesserati protagonisti della rissa; che nella medesima circostanza, entravano in campo due persone estranee, accertate successivamente come appartenenti ai sostenitori della squadra locale Pago Veiano, le quali rincorrevano i giocatori della società Castelpoto; che l’arbitro fischiava più volte al solo scopo di ristabilire l’ordine; che, preso atto della situazione, sempre l’arbitro invitava il capitano della società locale Pago Veiano a contattare telefonicamente i Carabinieri, i quali si presentavano successivamente sul posto; che nello spogliatoio dell’arbitro, alla presenza dei capitani e dei presidenti di entrambe le società, nonché degli stessi Carabinieri, questi ultimi, su precisa richiesta del direttore di gara, assicuravano la loro permanenza sul campo ed offrivano ampie garanzie circa il mantenimento dell’ordine pubblico al fine di consentire il proseguimento della gara; che l’arbitro, preso atto delle rassicurazioni prestate dai Carabinieri, decideva che la gara venisse proseguita ed invitava, pertanto, entrambe le squadre a scendere in campo; che i tesserati della società Castelpoto comunicavano al direttore di gara l’intenzione di non scendere in campo per proseguire la gara; che l’arbitro, nel prendere atto di tale decisione, decideva la sospensione definitiva della gara. Per tali motivi il Giudice Sportivo Territoriale; DELIBERA Di infliggere alla società Castelpoto la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ai sensi dell’art. 17 del CGS; di infliggere alla società locale Pago Veiano l’ammenda di € 100.00 per invasione di campo da parte dei propri tifosi; di infliggere ad entrambe le società l’ammenda di € 100.00 per aver determinato l’interruzione della gara per oltre un minuto. Per i provvedimenti ai singoli si rimanda alla camicia di gara.
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