COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 05 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO FRIENDS CICCIANO C/5 GARA FRIENDS CICCIANO C/5 – OLYMPIQUE SINOPE C/5 DEL 16/4/2016
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 114 del 05 Maggio 2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
RECLAMO FRIENDS CICCIANO C/5 GARA FRIENDS CICCIANO C/5 – OLYMPIQUE SINOPE C/5 DEL 16/4/2016 Il G.S.T., f.f.,letti gli atti ufficiali di gara, ed il reclamo proposto ritualmente dalla società Friends Cicciano C/5 avverso l’omologazione della gara in oggetto; considerato che la società reclamante deduce che la società Olympique Sinope C/5 iniziava la gara con solo un giocatore nato dopo il 1/1/94 e non con almeno due giocatori, così come previsto dal regolamento del Campionato C/5, Serie C2; rilevato che tale circostanza veniva riscontrata dal direttore di gara il quale nel referto precisava che il sig. Montano Davide, nato il 10/6/1995, giungeva in ritardo e veniva riconosciuto al minuto 14 del primo tempo; rilevato che sul C.U. n. 2 del 3/7/2015 emesso dal Comitato Regionale Campania F.I.G.C. alla pag. 122 in relazione ai limiti di partecipazione dei calciatori precisa che nel Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2, è fatto obbligo alle società di inserire in distinta per le gare del Campionato medesimo, almeno due calciatori nati dal 1 gennaio 1994 in poi con l’obbligo che gli stessi siano presenti sui campi di gioco da prima dell’inizio della gara e per tutta la sua durata; considerato che la società Olympique Sinope c/5 non ha osservato tale obbligo per cui il reclamo, così come proposto appare meritevole di accoglimento; tutto ciò premesso, letti gli artt. 17 e 19 del CGS; DELIBERA di accogliere il reclamo e per l’effetto di infliggere alla società Olympique Sinope C/5 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6; di inibire il sig. Gravante Donato, dirigente della società Olympique Sinope C/5, sino a tutto il 5/6/2016 per avere consentito l’inizio della gara non ottemperando e osservato quanto previsto dal Regolamento del Campionato; di restituire la tassa reclamo alla società Friends Cicciano C/5 versata a mezzo bonifico bancario in data 18/4/2016; di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati in precedenza.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 05 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO FRIENDS CICCIANO C/5 GARA FRIENDS CICCIANO C/5 – OLYMPIQUE SINOPE C/5 DEL 16/4/2016"