COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO AUDAX MELITESE – GARA VALLATESE / AUDAX MELITESE DEL 24/01/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO AUDAX MELITESE – GARA VALLATESE / AUDAX MELITESE DEL 24/01/2016 Il G.S.T., letti gli Atti Ufficiali di gara ed il reclamo proposto ritualmente dalla società ASD Audax Melitese avverso la omologazione della gara; rilevato che la società reclamante deduce che i Sigg.ri D’Antico Giuseppe; Palumbo Alex; Bove Valentino; Netti Michael; Gallicchio Luca; Chirichiello Aurelio; Cornacchia Alessandro; Giso Gianluca, tutti calciatori della società ASC D. Vallatese, nonché il sig. Cuoco Gerardo, assistente di parte dell’arbitro della società ASC D. Vallatese hanno preso parte alla gara pur non avendone titolo perché non tesserati per la predetta società; considerato che a seguito di indagini effettuate presso gli uffici competenti della F.I.G.C. è emerso che tutti i calciatori innanzi indicati risultavano regolarmente tesserati per la soc. ASC D. Vallatese alla data della disputa della gara, mentre il sig. Cuoco Gerardo non risultava tesserato, per cui non poteva svolgere le funzioni di assistente di parte dell’arbitro; rilevato pertanto che il reclamo, così come proposto, appare meritevole di accoglimento, tutto ciò premesso, letto l’art. 17 C.G.S. DELIBERA di accogliere il reclamo e per l’effetto di infliggere alla soc. ASC D. Vallatese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; di infliggere al Sig. Fonzo Francesco, dirigente della soc. ASC D Vallatese, l’inibizzazione fino a tutto il 30/10/2016 per la responsabilità di avere fatto prendere parte alla gara un soggetto non tesserato; tale sanzione tiene conto del fatto che al 30/06/2016 termina la stagione agonistica 2015/2016 e sia del periodo di sospensione dei Campionati; di infliggere alla società ASC D. Vallatese la ulteriore ammenda di Euro 135,00 (centotrentacinque); di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati in precedenza; nulla per la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it