COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO MOLINARA – GARA CASTELPOTO / MOLINARA DEL 09/04/2016
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
RECLAMO MOLINARA – GARA CASTELPOTO / MOLINARA DEL 09/04/2016
Il G.S.T., sciogliendo la riserva, esaminato il reclamo ritualmente proposto nei termini a questo G.S., rileva che nella gara del 10/04/2016 Castelpoto – Molinara, effettivamente prendevano parte alla stessa sia il signor Muccio Gianluca in qualità di assistente dell’arbitro e sia il Sig. Gagliardi Pierluigi, schierati in campo con il numero 7; da accertamenti esperiti, risulta che il Sig. Muccio Gianluca era inibito fino al 16/05/2016, come da C.U. n. 69 del 21/01/2016 ed il calciatore Gagliardi Pierluigi era squalificato per una gara per recidiva in somma di ammonizioni, come da C.U. n. 92 del 24/03/2016; ne deriva che i predetti nella gara del 10/04/2016 non potevano partecipare alla stessa, entrambi in corso di squalifica, pertanto il ricorso va accolto; P.Q.M.
DELIBERA
la società Castelpoto va sanzionata a norma dell’art. 17, comma 5 lett. a, b con il punteggio di 0-3; di inibire l’assistente di parte Muccio Gianluca fino al 31/10/2016; di inibire per n. 4 giornate il dirigente responsabile della società Castelpoto Sig. Spagnuolo Angelo; di squalificare per n. 2 gare il calciatore Gagliardi Pierluigi; dispone di non addebitare la tassa se non versata.
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