COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO ATLETICO AVERSA – GARA SPORTING SANT’ANTIMO / ATLETICO AVERSA DEL 3/4/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO ATLETICO AVERSA – GARA SPORTING SANT’ANTIMO / ATLETICO AVERSA DEL 3/4/2016 Il G.S.T. f.f., visto il reclamo, preliminarmente ne rileva la ritualità e la tempestività; rileva, altresì, che lo stesso reclamo, nel merito, è fondato e, pertanto, merita accoglimento. La società reclamante si duole che la società Sporting Sant’Antimo abbia fatto partecipare alla gara il calciatore Ricciardiello Francesco, nato il 26.5.1996, pur essendo lo stesso calciatore squalifica per una gara per recidività in ammonizione (V infr), come dal Comunicato Ufficiale n. 92 del 24 marzo 2016, alla pagina 2107. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara ed esperiti gli opportuni accertamenti si evince che effettivamente il calciatore Ricciardiello Francesco, risultava squalificato per una gara per recidività in ammonizione (V infr), così come pubblicato alla pag. 2107 del Comunicato Ufficiale n. 92 del 24 marzo 2016 e, pertanto, non poteva prendere parte alla prima gara ufficiale di Campionato, successiva al 24 marzo 2016, ovvero quella oggetto del reclamo. Per tale motivo il calciatore Ricciardiello Francesco ha partecipato alla gara di cui al reclamo, in posizione irregolare, agli effetti disciplinari. Tanto premesso, in accoglimento del reclamo della società Atletico Aversa ed in applicazione dell’art. 17 del C.G.S., DELIBERA di infliggere alla società Sporting Sant’Antimo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0–3; dispone non addebitarsi la tassa reclamo, non versata.
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