COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO ATLETICO AVERSA – GARA REAL FRATTAMINORE / ATLETICO AVERSA DEL 21/2/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO ATLETICO AVERSA – GARA REAL FRATTAMINORE / ATLETICO AVERSA DEL 21/2/2016 Il G.S.T., f.f., leti gli atti ufficiali di gara ed il reclamo proposto ritualmente dalla società Atletico Aversa avverso la omologazione della gara in oggetto; rilevato che la società reclamante deduce che il sig. Di Silvestro Orazio, calciatore della società Real Frattaminore, non aveva titolo a prendere parte alla gara perché squalificato; considerato che, da indagini effettuate da questo Giudice, è emerso che in relazione alla gara disputata dalla società Real Frattaminore in data 14/2/2016, veniva adottato, nei confronti del Sig. Di Silvestro Orazio, la sanzione disciplinare della squalifica per 2 gare; rilevato che tale provvedimento, veniva pubblicato sul C.U. n. 77 del 18/2/2016 tant’è che il Sig. Di Silvestro Orazio veniva indicato tra i giocatori non espulsi dal campo che dovevano scontare due turni di squalifica; considerato, pertanto, che il reclamo della società Atletico Aversa appare meritevole di accoglimento atteso che effettivamente il Sig. Di Silvestro Orazio non aveva titolo a prendere parte alla gara perché squalificato; tutto ciò premesso, letti gli artt. 17, 18 e 19 del ACGS; DELIBERA A) di accogliere il reclamo così come proposto e per l’effetto di infliggere alla società Real Frattaminore la punizione sportiva della perdita della gara con l punteggio per 0-3. B) di inibire il Sig. Di Laura Maurizio, dirigente della società Real Frattaminore fino a tutto il 30/11/2016 per aver consentito la partecipazione alla gara di un calciatore squalificato. La sanzione disciplinare tiene conto dell’imminente cessazione dell’attività agonistica al 30/6/2016 e del periodo di sospensione estiva della stessa. C) di infliggere alla società Real Frattaminore l’ammenda di € 135.00 (centrotrentacinque); D) di squalificare il sig. Di Silvestro Orazio per ulteriori 4 giornate e di confermare gli altri provvedimenti disciplinari già adottati; E) nulla per la tassa non versata.
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