COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 109. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO SIRIGNANO 1963 – GARA SIRIGNANO 1063 / HISPANIKA DEL 14.11.2015 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 06 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 109. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO SIRIGNANO 1963 – GARA SIRIGNANO 1063 / HISPANIKA DEL 14.11.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’improcedibilità dello stesso. Invero, il titolo VII del Codice di Giustizia Sportiva (art. 46, comma 5,), che disciplina l’ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica, dispone che, nei casi in cui conti societari non abbiano la capienza per l’addebito della tassa reclamo, l’avvenuto versamento della stessa deve essere allegato al ricorso, pena l’improcedibilità dello stesso (V. Comunicato Del C.R. Campania, n. 1 del 3.07.2015, pag. 110). Di conseguenza, nel rispetto della citata normativa, questa Corte Sportiva delibera di dichiarare improcedibile il ricorso. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare improcedibile il ricorso proposto dalla società Sirignano 1963; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo.
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