COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°371 del 06/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLFELICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE HAGIU CONSTANTIN FINO AL 30/04/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 53 DEL 07/04/2016 (Gara: COLFELICE – REAL ACQUAFONDATA 1926 del 03/04/2016 – Campionato di Terza Categoria Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 370 del 6/05/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°371 del 06/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLFELICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE HAGIU CONSTANTIN FINO AL 30/04/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 53 DEL 07/04/2016 (Gara: COLFELICE – REAL ACQUAFONDATA 1926 del 03/04/2016 – Campionato di Terza Categoria Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 370 del 6/05/2016 La ASD COLFELICE ha impugnato la decisione in epigrafe in quanto, a suo dire, la persona che sarebbe penetrata nel recinto degli spogliatoi venendo a diverbio con l’Arbitro sarebbe stato un tifoso e non il dirigente HAGIU COSTANTIN che, nella circostanza, si sarebbe trovato all’estero per lavoro. Aggiunge che nella gara in questione in panchina non era presente alcun dirigente e la distinta di gara era stata sottoscritta dal capitano. Dagli atti di gara emerge che l’Arbitro non ha identificato direttamente l’aggressore che, penetrato nel recinto degli spogliatoi a fine gara, lo ha, dapprima, affrontato venendo quasi a contatto testa a testa profferendo frasi minacciose, e poi lo ha colpito con un forte schiaffo all’avambraccio procurandogli intenso dolore, ma l’identificazione sarebbe avvenuta tramite un calciatore della squadra di casa che avrebbe dichiarato, di fronte ai Carabinieri intervenuti su sollecitazione del direttore di gara, trattarsi appunto del dirigente HAGIU (peraltro risultante già in posizione di inibizione sino al giugno 2016). È evidente che non vi è alcuna certezza sulla identificazione dell’aggressore, ricordando che l’unico mezzo previsto dal regolamento per l’identificazione dei tesserati da parte dell’Arbitro è il riconoscimento tramite documento d’identità valido o tramite conoscenza personale. L’ìdentificazione “de relato”, cioè tramite l’indicazione di terze persone, fossero anche dei tesserati, o riferita dalle Forze dell’Ordine, non ha alcun valore se priva della diretta partecipazione del direttore di gara che non abbia avuto, quindi, modo di visionare personalmente il documento della persona da identificare. Nella specie si rende quindi necessario un approfondimento istruttorio che deve essere delegato alla Procura Federale della F.I.G.C. che, con i più ampi poteri di indagine a disposizione, disporrà quanto necessario per pervenire alla identificazione del colpevole del deplorevole comportamento di cui è stato oggetto l’Arbitro al termine della gara. Tutto ciò premesso la CAST DELIBERA Di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli accertamenti di cui in parte motiva, sospendendo sino all’esito ogni provvedimento sul reclamo, ivi compreso il regolamento delle spese.
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