COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°372 del 06/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DELLA SOCIETA’ USD TOR DI QUINTO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°372 del 06/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DELLA SOCIETA’ USD TOR DI QUINTO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS COMMA 1 DEL C.G.S. La Commissione Tesseramenti della FIGC, a seguito del ricorso presentato dal calciatore ALESSANDRO GORI MORI, con il C.U. 22/D del 6 giugno 2014, dichiarava nullo il tesseramento avvenuto in data 8 settembre 2011, in favore della società USD TOR DI QUINTO del calciatore di cui sopra, allora minorenne, in quanto dalla comparazione della sottoscrizione apposta sul cartellino attribuita alla madre del calciatore sig.ra FLAVIA RASPANTE e quella sul passaporto della stessa riscontrava evidente la diversità tra le firme. Per accertare le responsabilità di quanto sopra veniva incaricata la Procura Federale che effettuava le opportune verifiche anche al fine di accertare se i genitori del calciatore fossero o meno estranei a tale vicenda. Venivano pertanto convocate le parti interessate, ossia il calciatore ALESSANDRO GORI MORI, i genitori del medesimo ed il presidente dell’USD TOR DI QUINTO, sig. MASSIMO TESTA, i quali non si presentavano all’audizione disposta dalla Procura Federale. Riteneva quindi la Procura che, pur non essendo giunta a dimostrare la responsabilità personale e specifica di un soggetto riconducibile alla società in parola, si dovesse tener conto che il tesseramento del calciatore ALESSANDRO GORI MORI, che la Commissione Tesseramenti aveva accertato come irregolare in accoglimento del ricorso suddetto, era stato effettuato nell’ambito dell’operatività della USD TOR DI QUINTO. Per tali motivi la Procura Federale, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale la società USD TOR di QUINTO per violazione della normativa indicata in epigrafe. All’udienza del 21.4.2016, presente la Procura in persona dell’avv. Francesco Bevivino, nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La società USD TOR DI QUINTO, per mezzo del proprio legale, avv. Giordano Baldassarri, aveva presentato ritualmente un memoria difensiva, ritenendo che nell’esposizione della vicenda effettuata dalla Procura vi fossero numerosi elementi illogici e contraddittori. In particolare, la difesa rilevava il ritardo di circa tre anni tra la data del tesseramento del calciatore e la data del reclamo, durante i quali il ragazzo aveva fatto parte a tutti gli effetti del società USD TOR DI QUINTO. Il deferito rilevava, altresì, sia la mancanza di prove relativamente l’estraneità dei genitori del calciatore nell’apposizione della firma in occasione del tesseramento, sia l’assenza di riscontri relativamente la responsabilità di alcun soggetto riconducibile alla società in tale vicenda. Per tali motivi la società USD TOR DI QUINTO chiedeva che non fosse adottato alcun provvedimento sanzionatorio nei propri riguardi, in quanto non risultava provata la violazione attribuitale, con conseguente proscioglimento ovvero, in via subordinata, che fosse condannata al minimo edittale. La Procura Federale riteneva non rilevante quanto dedotto dalla società USD TOR DI QUINTO e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità della deferita e per l’effetto che fosse sanzionata: - Società USD TOR DI QUINTO con € 1.000,00 di ammenda ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. B, CGS. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati alla deferita che, pertanto, merita di essere sanzionata. Evidentemente, infatti, il processo di tesseramento, è effettuato ed è nella disponibilità delle società calcistiche, ed i loro dirigenti hanno l’obbligo di sovraintendere affinché esso si svolga in modo regolare, usando tutte le cautele possibili. Orbene, nel caso di specie, è stato accertato dalla Commissione Tesseramenti della FIGC che la firma apposta sul cartellino non è quella della sig.ra FLAVIA RASPANTE: pur se non è stato possibile ricondurre l’apposizione di tale sottoscrizione apocrifa a un dirigente della USD TOR DI QUINTO ovvero a un soggetto estraneo alla società, è di palmare evidenza che la deferita non ha utilizzato nemmeno un minimo di diligenza che le avrebbe, invece, consentito di verificare l’irregolarità del tesseramento. Per contro, deve essere considerato che il GORI MORI ha effettivamente, dalla data di tesseramento, svolto attività con la Società TOR DI QUINTO anche nelle due stagioni sportive successive, così come emerge dalla visura storica disciplinare del calciatore acquisita da questo Tribunale Federale Territoriale tramite il sistema informatico FIGC. Da tale documento si evince che il calciatore in questione ha addirittura preso parte alla Finale per il Titolo Regionale Allievi Eccellenza della stagione 2012/2013 e, pertanto, appare improbabile, considerando altresì il fatto che il calciatore era minorenne, che i genitori fossero all’oscuro del tesseramento del figlio per la società sportiva. Pertanto sebbene sussistente la responsabilità della società per difetto di diligenza, non si ritiene di condividere la richiesta della Procura Federale eccessivamente penalizzante per la società, e, quindi, di ricondurla entro limiti di minore afflittività come da dispositivo. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità della società USD TOR DI QUINTO per le violazioni ascritte condannandola alla sanzione dell’ammenda di € 200,00 (euro duecento/00). Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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