COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 379 CSAT 36 DEL 10 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 199/A A.S.D. BALESTRATE (PA) Avverso l’inibizione fino al 27/04/2021 a carico del dirigente sig. Sergio Scrivano ed avverso squalifica fino al 27/04/2012 a carico del calciatore sig. Nicolò D’Anna – Coppa Sicilia Gara Balestrate/Sporting Eubea del 27/04/2016 – C.U. n. 365 del 29/04/2016 e C.U. n. 371 del 03/05/2016.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 379 CSAT 36 DEL 10 MAGGIO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento n. 199/A A.S.D. BALESTRATE (PA) Avverso l’inibizione fino al 27/04/2021 a carico del dirigente sig. Sergio Scrivano ed avverso squalifica fino al 27/04/2012 a carico del calciatore sig. Nicolò D’Anna - Coppa Sicilia Gara Balestrate/Sporting Eubea del 27/04/2016 - C.U. n. 365 del 29/04/2016 e C.U. n. 371 del 03/05/2016. Con rituale e tempestivo reclamo l’A.S.D. Balestrate impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo in buona sintesi che il sig. Scrivano Sergio non sarebbe l’aggressore del direttore di gara ma bensì l’aggredito da parte di quest’ultimo, come risulta da certificazione medica che allega al gravame, per cui ogni azione posta in essere dal proprio dirigente ha avuto solo uno scopo difensivo e non già offensivo. La reclamante rappresenta, inoltre, che lo Scrivano non ha mai colpito con un pugno al volto il direttore di gara né gli ha mai creato alcuna lesione, producendo a tale fine alcune ritrazioni pubblicate sul profilo Facebook del direttore di gara. Per ciò che riguarda, invece, la posizione del calciatore sig. Nicolò D’Anna, l’A.S.D. Balestrate nega decisamente che questi abbia mai aggredito l’arbitro, essendosi solamente limitato a separare quest’ultimo dal proprio dirigente sig. Sergio Scrivano. Conseguentemente la Società chiede che la Corte voglia revocare o quanto meno riformare in melius le sanzioni irrogate ai propri tesserati e, in ragione del fattivo intervento del portiere e di altro dirigente a favore del direttore di gara, voglia revocare l’ulteriore sanzione inflitta alla Società ai sensi del comma 4 bis dell’art. 16 C.G.S. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all’udienza odierna, avendone fatto specifica e tempestiva richiesta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione del video e delle ritrazioni fotografiche allegate al gravame in quanto non consentite dal Codice di Giustizia Sportiva. Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 20’ del secondo tempo il sig. Sergio Scrivano è stato allontanato dal terreno di gioco per un comportamento protestatario nei confronti del direttore di gara. Inoltre, al termine della gara, mentre l’arbitro si dirigeva verso l’uscita del terreno di gioco, veniva affrontato dal sig. Sergio Scrivano che dapprima assumeva un comportamento minaccioso e subito dopo lo afferrava, in modo violento, per il collo. Il direttore di gara riusciva, comunque, a liberarsi dalla presa del dirigente, ma nel contempo il calciatore n. 3 sig. Nicolò D’Anna lo colpiva con tre violenti pugni alla nuca. A questo punto l’arbitro cercava di scappare verso il suo spogliatoio, ma veniva colpito da un pugno al volto sferratogli dal sig. Sergio Scrivano, che gli causava una leggera fuoriuscita di sangue dalla bocca, mentre questi tentava, ancora una volta, di trattenerlo con forza per la divisa. L’arbitro riusciva, comunque, a raggiungere il proprio spogliatoio solo grazie all’intervento del portiere del Balestrate e di altro dirigente della medesima Società. Lo stesso direttore di gara veniva successivamente refertato presso il Pronto Soccorso del P.O. Sant’Antonio Abate di Trapani, dove gli venivano riscontrati: trauma cranico minore, escoriazioni all’emivolto destro ed alle mani e contusione alla regione zigomatica destra con una prognosi di giorni 10 s.c. In ragione di quanto sopra l’appello non può trovare accoglimento. Risultano infatti prive di riscontro le affermazioni difensive della reclamante e le stesse non sono tali da inficiare la veridicità del referto arbitrale che, al contrario, non solo trova conferma nel referto medico rilasciato dal P.O. di Trapani (essendo le lesioni riscontrate al direttore di gara pienamente compatibili con la descrizione degli accadimenti riportati in referto), ma, paradossalmente, trova ulteriore conferma nelle asserite lesioni lamentate dal sig. Sergio Scrivano, compatibili con la descritta azione difensiva posta in essere dall’arbitro per sottrarsi ai ripetuti tentativi di aggressione posti in essere in suo danno dal predetto dirigente. Anche per quanto riguarda il calciatore sig. Nicolò D’Anna valgono le superiori considerazioni. Le sanzioni, così come inflitte ai tesserati dal Giudice Sportivo Territoriale, sono pertanto congrue e non appaiono suscettibili della benché minima riduzione. Deve, infine, disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di propria competenza in ordine alla presentazione, da parte dell’arbitro, di una denuncia querela a carico dei tesserati della A.S.D. Balestrate e in ordine alla circostanza che la predetta Società sia entrata nel profilo Facebook dell’arbitro, da cui ha estrapolato alcune ritrazioni fotografiche di soggetti privati di nessuna attinenza con lo svolgimento della gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata. Dispone, infine, la trasmissione di tutti gli atti alla Procura Federale per quanto di propria competenza.
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