COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 379 CSAT 36 DEL 10 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 201/A A.S.D. ACIREALE (CT) Avverso ammenda di € 800,00; squalifica fino al 01/05/2021 a carico del calciatore sig. Filippo Vittorio, squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Simone Arcoria; inibizione fino al 31/12/2016 del dirigente sig. Emanuele Merola, squalifica fino al 30/06/2020 a carico del massaggiatore sig. Giuseppe Candido – Campionato Eccellenza Play Off Gara Sicula Leonzio/Acireale del 01/05/2016 – C.U. nn. 371 del 03/05/2016 e 373 del 04/05/2016.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 379 CSAT 36 DEL 10 MAGGIO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento n. 201/A A.S.D. ACIREALE (CT) Avverso ammenda di € 800,00; squalifica fino al 01/05/2021 a carico del calciatore sig. Filippo Vittorio, squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Simone Arcoria; inibizione fino al 31/12/2016 del dirigente sig. Emanuele Merola, squalifica fino al 30/06/2020 a carico del massaggiatore sig. Giuseppe Candido - Campionato Eccellenza Play Off Gara Sicula Leonzio/Acireale del 01/05/2016 - C.U. nn. 371 del 03/05/2016 e 373 del 04/05/2016. Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. Acireale ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale così come riportate in epigrafe sostenendo, in buona sintesi, che il supplemento di rapporto redatto dall’assistente arbitro oltre che essere confusionario è in palese contrasto con i due rapporti redatti dai Commissari di campo regolarmente designati dal Comitato Regionale, evidenziando che secondo quanto riferito dai predetti l’autore del calcio che ha colpito l’A.A. sarebbe da identificare non già nel massaggiatore ma in un calciatore rimasto non individuato a causa della confusione. L’appellante sostiene poi che il calciatore sig. Vittorio Filippo non avrebbe mai colpito con un pugno l’A.A., in quanto l’unico calciatore ad averlo colpito lo avrebbe fatto con un calcio. Così come non sarebbe vera la circostanza che il calciatore sig. Arcoria avrebbe insultato il predetto assistente, essendosi limitato a chiedere delle spiegazioni in ordine all’annullamento della rete. Per quanto attiene alla posizione del dirigente accompagnatore l’appellante sostiene che l’assistente avrebbe equivocato, in quanto il predetto dirigente sarebbe intervenuto in sua difesa atteso che era “braccato” da un tifoso che era entrato in campo e tentava di raggiungerlo. Infine per ciò che attiene la sanzione dell’ammenda, ne richiede una rideterminazione in termini più equi in quanto nessuno, al termine della gara, avrebbe proferito insulti nei confronti di Dirigenti Federali, non risultando veritiero sul punto quanto riferito da uno dei Commissari di Campo nel suo rapporto. In ragione di quanto sopra l’Acireale produce, ai fini istruttori, delle ritrazioni fotografiche, mentre nel merito chiede la revoca della sanzione a carico del sig. Giuseppe Candido e inoltre la riduzione in termini più equi di tutte le altre sanzioni a carico della Società e dei tesserati. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione fotografica in quanto trattasi, per stessa ammissione della reclamante, di estrapolazione di immagini da un filmato, che non offrono quella piena garanzia tecnica e documentale voluta dal comma 1.2 dell’art. 35 C.G.S. e ciò senza sottacere che la predetta norma parla, comunque, di video o filmati e non già di fotografie. Circa il presunto contrasto tra quanto descritto dall’assistente arbitro nel suo supplemento di referto e quanto riportato dai due commissari di campo nei loro referti occorre ricordare che a mente del combinato disposto dei commi 1.3 e 1.4 dell’art. 35 C.G.S. il rapporto del Commissario di campo costituisce piena prova del comportamento dei tesserati solo nel caso di condotta violenta o blasfema che non sia stata vista dall’arbitro, ragion per cui quanto riferito dall’Ufficiale di gara nel suo supplemento di referto, avendone egli avuto piena e diretta conoscenza, non solo prevale su quanto riportato dai Commissari di campo ma costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento di gare, ai sensi del comma 1.1 dell’art. 35 del C.G.S. Dalla lettura del predetto rapporto risulta che i sostenitori riferibili all’A.S.D. Acireale per tutta la durata della gara non solo hanno insultato il predetto assistente ma lo hanno anche attinto con ripetuti sputi che lo raggiungevano alle spalle e sui polpacci. Gli stessi sostenitori, inoltre, lanciavano all’indirizzo del predetto ufficiale di gara piccole pietre (delle dimensioni di una moneta), ombrelli e cartelloni pubblicitari che non lo raggiungevano. Al termine della gara l’A.A., che poco prima aveva assunto una decisione tecnica contro la società ospite, veniva accerchiato da tutti i tesserati (calciatori e dirigenti) dell’Acireale che lo insultavano e lo strattonavano. In particolare l’assistente riconosceva il massaggiatore dell’Acireale sig. Giuseppe Candido che lo colpiva con un violento calcio alla caviglia destra. Nello stesso frangente il calciatore n. 3 sig. Filippo Vittorio assumeva nei suoi confronti un comportamento che dapprima era minaccioso ed ingiurioso ma subito dopo diveniva violento, atteso che lo colpiva con un forte pugno alla nuca tanto da causargli dolore e stordimento. Anche il calciatore n. 1 sig. Simone Arcoria assumeva un comportamento minaccioso ed irriguardoso nei confronti del predetto A.A. A questo punto l’A.A. notava che un gruppo di tifosi dell’Acireale sfondava un cancello invadendo così il terreno di gioco, dirigendosi con fare minaccioso verso di lui, per cui lo stesso tentava, unitamente all’arbitro, di dirigersi velocemente verso gli spogliatoi. In questo frangente gli si faceva incontro il dirigente dell’A.S.D. Acireale sig. Emanuele Merola, già allontanato nel corso della gara, il quale tentava di impedirgli la fuga strattonandolo per la divisa e subito dopo tentava di colpirlo con un pugno non riuscendo nel proprio intento perché l’A.A. riusciva a divincolarsi ed a schivare il colpo. Dal rapporto dei Commissari di campo risulta, inoltre, che i sostenitori dell’Acireale nel corso della gara hanno lanciato in campo più petardi, bottiglie (una di queste colpiva ad un piede un calciatore della Sicula Leonzio) ombrelli ed oggetti vari. Una parte di detti sostenitori (circa una trentina), al termine della gara, sfondavano un cancello invadendo il terreno di gioco nel tentativo di raggiungere la terna arbitrale non riuscendovi per essere stati respinti dalla Forze dell’ordine presenti. Infine sempre a fine gara nel recinto degli spogliatoi (rapporto CC) due persone chiaramente riconducibili all’Acireale, non iscritte in distinta, assumevano un comportamento offensivo nei confronti di Dirigenti Federali presenti in quel momento. In ragione di quanto sopra il gravame può trovare solo parziale accoglimento limitatamente alla posizione del calciatore sig. Simone Arcoria la cui sanzione va ridotta come da dispositivo, mentre vanno confermate tutte le altre sanzioni sia a carico della società (stante i reiterati precedenti specifici) sia a carico dei tesserati risultando esse congrue e non suscettibili della benché minima riduzione in ragione dei gravi comportamenti posti in essere. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Simone Arcoria, confermando nel resto gli impugnati provvedimenti Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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