COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 380 TFT 36 DEL 10 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 76/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CARMELO ANDOLINA (Vice Presidente all’epoca dei fatti della S.C.D. Collesano); S.C.D. COLLESANO.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 380 TFT 36 DEL 10 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 76/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CARMELO ANDOLINA (Vice Presidente all’epoca dei fatti della S.C.D. Collesano); S.C.D. COLLESANO. Con nota 10270/781.pf14-15 AV/mf del 29/03/2016, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, e più precisamente: Il sig. Carmelo Andolina, Vice Presidente della Società S.C.D. Collesano, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 5 C.G.S., per avere rivolto, con la sua lettera indirizzata al Giudice di gara e trasmessa tramite il fax del Comitato Regionale, gravi contestazioni al comportamento arbitrale durante la suddetta gara Collesano – Bolognetta disputata in data 03.01.2015, evidenziando pesanti violazioni del Codice Sportivo ed ammonendo l’arbitro verso il rispetto dei principi sportivi; e ciò in dispregio dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 bis, comma 1 sopracitato ed in violazione dell’art. 5 dello stesso Codice sportivo, atteso che la procedura di trasmissione di tale lettera ha reso pubblici i suoi contenuti, violando così il divieto di esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di organismi operanti nell’ambito della F.I.G.C. La S.C.D. Collesano, per la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., attesa l’appartenenza a tale società, al momento della commissione dei fatti, del Vice Presidente sopra deferito e, comunque, nei confronti e nel cui interesse veniva espletata l’attività sopra contestata. All’udienza dibattimentale odierna sono comparse le parti deferite, assistite dal proprio difensore di fiducia. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di cui in deferimento ed ha chiesto l’applicazione dell’inibizione per mesi sei a carico del sig. Carmelo Andolina, e l’ammenda di € 600,00 a carico della S.C.D. Collesano, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto al proprio Vice Presidente. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che quanto contestato ai deferiti risulta provato dalle indagini eseguite dalla Procura Federale ed in particolare dalla documentazione in atti. In particolare, il sig. Carmelo Andolina, nella sua spiegata qualità, con propria nota del 7 gennaio 2015, indirizzata direttamente all’arbitro della gara Collesano – Bolognetta disputatasi il precedente 3 gennaio, premettendo di non sapere se fosse stato già redatto il referto di gara, preventivamente gli ricordava i principi fondamentali del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., passando poi ad elencare una serie di presunti comportamenti antiregolamentari che il predetto direttore di gara avrebbe posto in essere nel corso della sua direzione e concludeva detta nota invitando il direttore di gara a comportarsi (evidentemente nella redazione del referto) secondo gli enunciati principi. Detta nota veniva inviata sia via email che a mezzo fax presso il Comitato Regionale Arbitri. Il difensore dei deferiti, richiamandosi anche alle memorie depositate in atti, non nega il contenuto della nota né la circostanza che la stessa sia stata inviata dalla Società deferita al Comitato Regionale Arbitri ma sostiene, in buona sintesi, che non sia stato violato l’art. 5 del C.G.S. in quanto il contenuto di detta lettera non è stato reso pubblico, essendo rimasto, comunque, nell’ambito del settore arbitrale. Sostiene ancora che con detta nota la Società si è limitata a riferire una serie di comportamenti antiregolamentari posti in essere dall’arbitro nel corso della sua direzione, tant’è che il reclamo avverso il risultato della gara è stato successivamente accolto dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale, che ha disposto la ripetizione della gara. Ciò posto innanzitutto si osserva che vi è un divieto assoluto da parte delle società e dei loro tesserati di avere contatti diretti con gli ufficiali di gara (art. 1bis comma 4 C.G.S.), divieto, sotto altro profilo, confermato dall’art. 34 comma 5 C.G.S., che vieta espressamente il contradditorio tra questi ultimi e le parti interessate. Ragion per cui l’avere indirizzato la nota in contestazione direttamente all’arbitro della gara comporta sempre e comunque la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S. A parere di questo Tribunale anche il contenuto della nota inviata all’arbitro comporta violazione della medesima norma, perché l’estensore, attraverso dei passaggi apparentemente corretti nella forma ma non nella sostanza, stante la concatenazione degli stessi, tende ad avvertire l’arbitro affinché si determini in un certo modo nella redazione del referto. Ciò indipendentemente dalla circostanza che successivamente la Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del gravame disposto dalla S.C.D. Collesano, abbia disposto la ripetizione della gara. Ricorre, contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti, anche la violazione di cui all’art. 5 del C.G.S., in quanto la nota per cui è procedimento, seppur formalmente inviata direttamente all’arbitro, gli è stata inoltrata impersonalmente presso il Comitato Regionale Arbitri, senza che la stessa venisse classificata “riservata” e ciò senza contare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione penale sussiste il requisito della comunicazione a più persone anche se lo scritto viene indirizzato ad una sola persona e destinato ad essere riferito almeno ad un’altra persona che ne abbia poi effettiva conoscenza, né può trovare applicazione l’esimente di cui al comma 3 dell’art. 5 C.G.S., in quanto i fatti riportati nella comunicazione per cui è procedimento non risultano pienamente sovrapponibili a quelli accertati dalla C.S.A.T. Da quanto sopra consegue che, come da deferimento, il sig. Carmelo Andolina è da ritenersi responsabile della violazione di cui all’art. 1 bis commi 1 e 4 e all’art. 5 C.G.S. La Società deferita deve infine ritenersi responsabile ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per i fatti ascritti al proprio Vice Presidente, che la rappresentava. Le richieste della Procura Federale, tenuto conto dei criteri previsti dall’art. 5 comma 6 C.G.S., vanno pertanto accolte, pur se ridefinite come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: Mesi uno di inibizione a carico del sig. Carmelo Andolina, Vice Presidente, all’epoca dei fatti, della S.C.D. Collesano; Ammenda di € 250,00 alla S.C.D. Collesano a titolo di responsabilità diretta per quanto addebitato al proprio Vice Presidente. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it