COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 11/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig.CUOGHI GIANNI, Presidente A.S.D. Pol.Cittanova e A.S.D. POL. CITTANOVA – Camp. III^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 11/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig.CUOGHI GIANNI, Presidente A.S.D. Pol.Cittanova e A.S.D. POL. CITTANOVA - Camp. III^ categoria Con nota 29.03.2016, n. 10253 - 522, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il dr. CUOGHI GIANNI, all’epoca dei fatti Presidente dell’ A.S.D. Polisportiva Cittanova, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti Federali di cui dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S. per aver inserito e firmato in qualità di Dirigente Accompagnatore una distinta di gara del Campionato Provinciale Juniores POL. CITTANOVA – POLIVALENTE SAN DAMIANO, che riportava date di nascita diverse ed inferiori alle date di nascita effettive di tre calciatori i quali non avevano titolo per partecipare alla gara ; - la società POL. CITTANOVA, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’ art. 4, comma 1 del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente nella veste di Dirigente accompagnatore. Effettuate ritualmente le notifiche, il dr. CUOGHI ha inoltrato richiesta di audizione ed è presente all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 9 mesi di inibizione per il dr. CUOGHI GIANNI e l'ammenda di € 700 per la società POL.CITTANOVA. Il dr. CUOGHI afferma di essere stato lui a redigere personalmente la distinta e sostiene che l'anno di nascita dei calc. Ferrari Fabio, Gollini Lorenzo e Vasilescu Vasile non è stato alterato e, per quanto la scrittura a mano sia poco chiara, ripropone esattamente l'anno di nascita dei predetti calciatori, che potevano prendere parte alla gara come "fuori quota". Aggiunge, anche, che nella comunicazione del deferimento è stata erroneamente indicata , come squadra avversaria "SAN DAMIANO" invece di "SAN DAMASO". Chiede anche di depositare un tabulato con la indicazione di tutti i calciatori della società. L'Avv. STEFANINI si oppone alla odierna produzione, perché tardiva e da atto che l'eventuale errore formale indicato dal dott.Cuoghi, viene naturalmente sanato con la presenza in udienza dello stesso. Il dr. Cuoghi fa presente che lo stesso documento è stato inviato il 7.12.2015 alla Procura(PEC), al dr. Postiglione ed all'avv. Villani. Il Tribunale, - letto il deferimento; - letta la memoria difensiva; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - sentito il dott. Cuoghi; - premesso che circa l'errore, meramente materiale, di avere indicato "San Damiano" invece di "San Damaso", anche alla luce di quanto dichiarato dall'Avv.STEFANINI , l'intervento in udienza del dr. Cuoghi, sana eventuali vizi degli atti; - considerato che dall'esame del documento-distinta calciatori della gara-appare obiettivamente impossibile risalire ad una alterazione o ad una modifica volontaria dell'età anagrafica dei calciatori Ferrari, Gollini e Vasilescu, ed a ciò aggiungasi quanto dichiarato dal dr. Cuoghi , che ha informato di essere stato lui a redigerla, con calligrafia, forse, poco chiara, escludendo di avere volutamente fraudolentemente alterato i dati anagrafici dei calciatori; - valutato che, alla luce di quanto sopra, non sia emerso né dagli atti, né dal dibattimento, in maniera chiara e precisa il compimento materiale del fatto (alterazione dei dati anagrafici dei giocatori), in spregio dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il deferimento, prosciogliendo dagli addebiti di cui al presente atto il dr. CUOGHI GIANNI e la società POL. CITTANOVA.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it