COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 11/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sigg. MALAGOLA FRANCESCO, Presidente A.S.D. United Carpi, GILIOLI NICOLO’, Vice Presidente A.S.D. United Carpi e A.S.D. UNITED CARPI – Camp. II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 11/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sigg. MALAGOLA FRANCESCO, Presidente A.S.D. United Carpi, GILIOLI NICOLO', Vice Presidente A.S.D. United Carpi e A.S.D. UNITED CARPI - Camp. II^ categoria Con nota 21.03.2016, n. 9846 - 324, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. GILIOLI NICOLO’, vice Presidente ASD UNITED CARPI, all’epoca dei fatti: A)della violazione del divieto di cui ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S. , per aver rivolto al Presidente della Delegazione Provinciale presso la F.I.G.C. – LND di Modena, sig. Credi Vincenzo, nel corso di una comunicazione telefonica intercorsa con il predetto, frasi offensive ed ingiuriose, affermando testualmente “ hai preso delle mazzette dalla Fossolese ”. Fatto accaduto in Modena il giorno 29.07.2015 ; B) della violazione dell’art. 1 bis, comma 3 C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, non avendo risposto, senza aver addotto alcuna giustificazione, alla convocazione ritualmente notificatagli dal Collaboratore della Procura Federale per il giorno 27.11.2015 e successivamente per il giorno 01.12.2015 presso la sede del C.R. Emilia Romagna LND di Bologna - il sig. MALAGOLA FRANCESCO, Presidente ASD UNITED CARPI, all’epoca dei fatti della violazione del dell’art. 1 bis, comma 3 C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, non avendo risposto, senza aver addotto alcuna giustificazione, alla convocazione ritualmente notificatagli dal Collaboratore della Procura Federale per il giorno 27.11.2015 e successivamente per il giorno 01.12.2015 presso la sede del C.R. Emilia Romagna LND di Bologna - la società ASD UNITED CARPI, per rispondere a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere dai suoi tesserati come sopra descritti. Effettuate ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Preliminarmente, il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato con il sig. GIGLIOLI, per l'applicazione dell'istituto del patteggiamento, ai sensi dell' art. 23 del C.G.S., per la inibizione per mesi 2. anziché mesi 3 come sanzione base, con il sig. MALAGOLA, per la inibizione di giorni 40, anziché giorni 60 come sanzione base, con il sig. MALAGOLA, in qualità di legale rappresentante dell'A.S.D. UNITED CARPI per l'ammenda di € 140 anziché € 200 come sanzione base Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentito il Rappresentante della Procura Federale; - valutate congrue le sanzioni come sopra patteggiate , con ordinanza non impugnabile dalle parti deferite, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.; - - visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig. GIGLIOLI NICOLO' 2 mesi di inibizione, al sig. MALAGOLA FRANCESCO 40 giorni di inibizione, all'A.S.D. UNITED CARPI l'ammenda di € 140.
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