COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 164 del 06/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. OSPEDALICCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CALCIO PIERANTONIO – OSPEDALICCHIO DISPUTATA IL 17.04.2016 A PIERANTONIO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.77 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 21.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DEL GROSSO ALESSANDRO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 164 del 06/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. OSPEDALICCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CALCIO PIERANTONIO - OSPEDALICCHIO DISPUTATA IL 17.04.2016 A PIERANTONIO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.77 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 21.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DEL GROSSO ALESSANDRO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.05.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara e dalle audizioni dell’arbitro e della società reclamante è emerso che il calciatore Del Grosso Alessandro, espulso dal terreno di gioco, mentre si allontanava tentava di venire a contato con un calciatore avversario, senza riuscirvi per l’intervento dei propri compagni di squadra. Tenuto conto del fatto che non vi è stato alcun contatto tra il calciatore Del Grosso e l’avversario la sanzione della qualifica può essere contenuta in tre giornate di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Del Grosso Alessandro a tre giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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