COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 114. DELIBERA C.S.A.T. – Reclamo presentato dalla società Scigliati Calcio in riferimento alla gara Atletico Saracena – Scigliati Calcio dell’1.11.2015, Campionato di Seconda Categoria.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 114. DELIBERA C.S.A.T. - Reclamo presentato dalla società Scigliati Calcio in riferimento alla gara Atletico Saracena – Scigliati Calcio dell’1.11.2015, Campionato di Seconda Categoria. La Corte sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dello stesso. Invero, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato regionale Campania n. 41 del 5.11.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto all’allenatore della società Scigliati Calcio sig. Fraiese Pasquale la squalifica fino all’1.05.2017 in quanto lo stesso nella gara dell’1.11.2015 contro l’Atl. Saracena colpiva con una testata alla fronte l’arbitro. Con ricorso proposto a mezzo fax nei termini temporali prescritti la società Scigliati Calcio ha impugnato il suddetto provvedimento, affermando che il Fraiese si era avvicinato con la testa alla fronte dell’arbitro, ma non aveva assolutamente dato una testata. La tesi difensiva si poggia inoltre sul fatto che il direttore di gara non aveva riportato danni fisici e aveva portato a termine la gara senza conseguenze. Tale tesi non può essere giustificativa di un comportamento comunque violento di un allenatore, che per il ruolo che riveste deve avere sempre un comportamento corretto. Alla luce di tali considerazioni il reclamo va rigettato. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Scigliati Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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