COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 12/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 35/cs – Ricorso dell’U.S.D. Masone avverso squalifica dell’allenatore Pietro Morchio fino al 31.1.2017. Gara Ca’ de Rissi – Masone del 23.04.2016 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 63 del 28 aprile 2016 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 12/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 35/cs – Ricorso dell’U.S.D. Masone avverso squalifica dell’allenatore Pietro Morchio fino al 31.1.2017. Gara Ca’ de Rissi – Masone del 23.04.2016 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 63 del 28 aprile 2016 Delegazione Provinciale di Genova. L’U.S.D. Masone ha depositato reclamo avverso la squalifica del proprio allenatore Pietro Morchio, così motivata dal giudice sportivo: “espulso al termine della gara perché mentre il direttore di gara si dirigeva negli spogliatoi, lo raggiungeva rincorrendolo e rivolgeva al suo indirizzo numerose espressioni ingiuriose. Successivamente, lo colpiva con uno schiaffo alla nuca e quindi con un calcio alle terga”. Chiede la ricorrente un “alleggerimento” della squalifica sostenendo che il Morchio, affetto da disabilità articolare, non avrebbe potuto rincorrere l’arbitro, rivolgergli frase ingiuriosa e, successivamente, colpirlo con uno schiaffo alla nuca ed un calcio alle terga; tale comportamento è estraneo al tesserato, persona che nella sua lunga carriera non si è macchiato di condotte antisportive verso arbitri e avversari. Esaminati gli atti ufficiali, sui quali si incardina il giudizio sportivo, la Corte non ritiene di accogliere l’istanza della società, la quale non produce prove valide a riformare la sanzione inflitta in primo grado in quanto né la considerazione sulle condizioni di salute del tecnico né quelle sulla buona condotta appaiono elementi validi a soddisfare le richieste del sodalizio reclamante. Per questi motivi la Corte, ritenuto grave il comportamento dell’allenatore, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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