COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 12/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale NAVECORTINE CALCIO – BAGNOLESE Come pubblicato su al CU Nº 36 del 17-12-2015 del CRL punto 2.2.1,

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 12/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale NAVECORTINE CALCIO - BAGNOLESE Come pubblicato su al CU Nº 36 del 17-12-2015 del CRL punto 2.2.1, va rilevato che i reclami relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla " Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti - stagione sportiva 2015/2016 " e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione del Cu nº 191 della LND del16-12-2015 che riporta integralmente il CU nº 218/A del 14-12-2015 della Figc, che dispone quanto segue: a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso s’intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). Con Fax in data 9-5-2016 ore 10,11 la società Bagnolese ha inviato reclamo in ordine alla gara in oggetto. Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Mabesolani Nicolò, nato il 9-6-96, in posizione irregolare in quanto squalificato, come da CU nº 67 del 5-5-2016. Infatti tale calciatore essendo stato ammonito nella gara Navecortine - Lodrino del 30-4-16 risulta squalificato per una gara per recidività(quinta ammonizione) come da Cu nº 67 del 5-5-2016 del CRL e tale sanzione doveva essere scontata nella gara di che trattasi. Dagli atti ufficiali della gara in questione risulta che effettivamente la società Navecortine ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 8. Pertanto il citato calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara. La società Navecortine non ha fatto pervenire deduzioni. Visti gli artt.17-22 e 46 del CGS. DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società Navecortine la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società Navecortine l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Mabesolani Nicolò della società Navecortine per una ulteriore gara; d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 8/6/2016 il dirigente accompagnatore sig. Pasotti Gianpiero della società Navecortine; e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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