COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 Del 10 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 4.2.1. A.S.D. NEWCALES – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 95 (AMMENDA SOCIETÀ) (GARA NEWCALES – REAL CARCERES DEL 23.04.2016 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 10^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 Del 10 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 4.2.1. A.S.D. NEWCALES – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 95 (AMMENDA SOCIETÀ) (GARA NEWCALES – REAL CARCERES DEL 23.04.2016 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 10^ RITORNO) La Corte Sportiva di Appello, visto il ricorso, osserva quanto segue. Va dichiarata la inammissibilità del ricorso presentato dalla società Newcales, perché privo di motivazione e comunque generico, in quanto manca qualsiasi riferimento alla motivazione della decisione impugnata e difetta di una ragionata critica delle considerazioni che hanno indotto il G.S. ad adottarla e, inoltre, non riporta alcuna richiesta specifica a questa Corte Sportiva in merito alla sanzione inflitta dal Giudice di primo grado. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello dichiara la inammissibilità del ricorso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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