COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 Del 10 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 4.2.2. A.S.D. U.S. SANTA CROCE DEL SANNIO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 48 (SQUALIFICA DEL CAMPO E AMMENDA) (GARA MIKE MIKE FUTSAL – S. CROCE DEL SANNIO DEL 30.04.2016 – FINALE PLAY OFF CALCIO A 5 – C1)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 Del 10 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 4.2.2. A.S.D. U.S. SANTA CROCE DEL SANNIO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 48 (SQUALIFICA DEL CAMPO E AMMENDA) (GARA MIKE MIKE FUTSAL – S. CROCE DEL SANNIO DEL 30.04.2016 – FINALE PLAY OFF CALCIO A 5 – C1) La Corte Sportiva di Appello, letti il ricorso e gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società ricorrente impugna la decisione del G.S. pubblica sul C.U. n. 98 del 5 maggio 2016, con la quale venivano inflitte le sanzioni della ammenda di euro 400,00 e della squalifica del campo per una giornata, per i fatti verificatisi durante la gara giocata il 30 aprile 2016 contro il Mike Mike Futsal, chiedendo l’annullamento delle medesime sanzioni. Motiva la richiesta con l’assunto che non è stato individuato con certezza l’autore dei comportamenti che hanno motivato la delibera del G.S. Le considerazioni riportate in ricorso non possono essere tenute in alcuna considerazione dal questa Corte Sportiva perché in contrasto con le risultanze del referto arbitrale, del supplemento di rapporto del secondo arbitro e del rapporto del commissario di campo presente all’incontro. La valutazione di questo Organo Giudicante viene pertanto fatta sui fatti e sugli effetti dei comportamenti dei sostenitori del Santa Croce del Sannio, così come riportati con chiarezza nei documenti sopra indicati che non lasciano dubbi sulla loro veridicità e sulla individuazione dell’appartenenza degli stessi. La ammenda inflitta dal G.S. nella sua quantificazione appare congrua tenuto conto degli episodi verificatisi e del fatto che la società ha già subito altre sanzioni per intemperanze e comportamenti non regolamentari dei propri sostenitori. In merito alla squalifica del campo per una giornata, va considerato che, benché viene riconosciuta la recidiva da parte del G.S., i fatti verificatisi non hanno avuto effetti sull’esito della gara, che è stata portata a termine regolarmente dagli arbitri, anche se con una breve sospensione, né effetti di particolare conto sulla persona dell’arbitro e, comunque, il comportamento più grave è stato tenuto da un solo sostenitore del Santa Croce del Sannio; inoltre, per consolidata giurisprudenza in materia, va pure tenuto conto che nelle precedenti decisioni del G.S. riguardanti i comportamenti dei sostenitori della suddetta società è stata sempre inflitta la semplice sanzione della ammenda e mai l’ammenda con diffida, sanzione più grave che ha lo scopo di preannunciare alla società che ulteriori comportamenti dei sostenitori porteranno alla squalifica del campo. Ciò induce questa Corte Sportiva ad annullare la squalifica del campo per una giornata ed a infliggere alla società Santa Croce del Sannio la sanzione della ammenda, che, come detto avanti, si reputa congrua in euro 400,00, con l’aggiunta della diffida. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto annulla la squalifica del campo per una giornata e sanziona la società A.S.D. Santa Croce del Sannio con l’ammenda di euro 400,00 con diffida. Nulla per la tassa non versata.
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