COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 12/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della Società BORGOVERCELLI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 70 del 28.04.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Saint Vincent Chatillon – Borgovercelli disputata in data 23.04.2016, Torneo Allievi Fascia B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 12/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della Società BORGOVERCELLI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 70 del 28.04.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Saint Vincent Chatillon - Borgovercelli disputata in data 23.04.2016, Torneo Allievi Fascia B Con ricorsi inviato in data 4 e 5 maggio 2016, la Società Borgovercelli si duole della decisione con la quale il giudice sportivo ha comminato la squalifica per tre gare al calciatore Finesso Alessio per aver colpito l’avversario con calci e spintoni nonché ha comminato la squalifica fino al 10.06.2016 all’allenatore Atanassi Andrea per aver rivolto reiterate offese e minacce al direttore di gara. La società ricorrente riconosce solo in parte le condotte contestate ai due tesserati e chiede una riduzione delle sanzioni. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. Il referto arbitrale è sufficientemente dettagliato ed inequivoco nel mettere in luce tanto l’azione violenta del calciatore Finesso quanto l’intemperanza verbale dell’allenatore, peraltro indebitamente introdottosi nello spogliatoio del direttore di gara. Atteggiamenti gravi e correttamente sanzionati, che non trovano smentita piena da parte del ricorrente il quale, nella sostanza, riconosce come le condotte tenute dai propri tesserati siano state indebite e censurabili, limitandosi ad invocare un’attenuazione della sanzione. Tuttavia gli argomenti portati nel ricorso per stemperare la gravità dei fatti non trovano riscontro nel referto e sono pertanto stati correttamente sanzionati dal Giudice Sportivo, il cui giudizio non appare suscettibile di alcuna attenuazione. Non emerge difatti alcun elemento che possa portare a ritenere che il direttore di gara abbia equivocato i gesti o male interpretato le parole. Per tali motivi la Corte D’Appello Sportiva, RESPINGE il reclamo della società Borgovercelli, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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