COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 12 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. MASQUENATO CAPRARICA – A.S.D. REAL GALATONE del 17 Gennaio 2016. (Reclamo della A.S.D. MASQUENATO CAPRARICA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda di € 100,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 in data 21/1/2016 della Delegazione Provinciale di Maglie).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 12 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. MASQUENATO CAPRARICA – A.S.D. REAL GALATONE del 17 Gennaio 2016. (Reclamo della A.S.D. MASQUENATO CAPRARICA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda di € 100,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 in data 21/1/2016 della Delegazione Provinciale di Maglie). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; a scioglimento della sospensione del processo e dei termini (ex art. 34 bis comma 5 Codice di Giustizia Sportiva) di cui al Comunicato Ufficiale n. 67 del 10/3/2016 del Comitato Regionale Puglia; esaminati gli accertamenti eseguiti dalla Procura Federale F.I.G.C. di cui alla nota del 5/5/2016 pervenuta il 9/5/2016; rilevato che la interruzione della gara in epigrafe citata disposta al 43° del secondo tempo dal direttore di gara è risultata infondata e non corretta attesa la inesistenza dei disordini enunciati dall’arbitro nel suo rapporto (che il delegato della Procura Federale ha ritenuto insussistenti); ritenuto pertanto che sia la sanzione dell’ammenda che la sanzione della perdita della gara disposta dal Giudice Sportivo a carico della società A.S.D. MASQUENATO CAPRARICA vanno revocate e va disposta la ripetizione della gara stessa. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. MASQUENATO CAPRARICA e per l’effetto revocarsi i provvedimenti dell’ammenda di € 100,00 e della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 a favore del REAL GALATONE in danno della società A.S.D. MASQUENATO CAPRARICA e disporsi la ripetizione della gara innanzi menzionata, mandando alla delegazione Distrettuale di Maglie per gli incombenti relativi alla ripetizione della gara. Non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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