F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 258 del 02 Maggio 2016 Procedimento disciplinare a carico di LORENZO STOVINI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 258 del 02 Maggio 2016 Procedimento disciplinare a carico di LORENZO STOVINI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. LORENZO STOVINI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione anche agli art, 38, comma 1, 37, comma 4, 36, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 40, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2014/15, attività di calciatore dilettante in alcune partite refertate del campionato di seconda categoria toscano, omettendo di chiedere la sospensiva prevista dalla normativa di riferimento del Regolamento del Settore Tecnico; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre. Ritenuto che: - i fatti risultano documentalmente comprovati P.Q.M. dichiara il sig. LORENZO STOVINI responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per tre mesi.
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