F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 16 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO TERNANA FUTSAL FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. EXANA JESSICA INFLITTA SEGUITO GARA KICK OFF C5 FEMMINILE/TERNANA FUTSAL FEMMINILE DEL 28.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 567 dell’8.3.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 16 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it
4. RICORSO TERNANA FUTSAL FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. EXANA JESSICA INFLITTA SEGUITO GARA KICK OFF C5 FEMMINILE/TERNANA FUTSAL FEMMINILE DEL 28.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 567 dell’8.3.2016)
Al termine della gara Kick Off C5 Femminile/Ternana Futsal Femminile del 28.2.2016, disputata a San Donato Milanese (MI), la Società Ternana Futsal Femminile proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara alla calc. Exana Jessica. Il competente Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque – adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 567 dell’8.3.2016. Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti della calciatrice Exana Jessica perché “allontanata per proteste nei confronti dell’arbitro, assisteva al prosieguo dell’incontro dalla tribuna da dove ingiuriava il direttore di gara”. Avverso il suddetto provvedimento, la società Ternana Futsal Femminile proponeva appello alla C.S.A., chiedendo una riduzione della sanzione della squalifica inflitta, in quanto eccessiva e non proporzionata. L’appello va parzialmente accolto. Questa Corte, infatti, condividendo parzialmente le note del reclamo, ritiene fondata l’ipotesi sostenuta dalla ricorrente, della circoscrizione dei fatti in contestazione anche in considerazione del tempo oggettivamente limitato, intercorso fra l’espulsione della calciatrice e il termine della gara, ovvero il periodo durante il quale la stessa avrebbe proferito frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara. 5 Pertanto, la riduzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara può considerarsi equa e proporzionata alla gravità del fatto. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Ternana Futsal Femminile di Terni riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calc. Exana Jessica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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