F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 14 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL COBA’ AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 800,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; – SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. TULLI DAVID, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA DI CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, TURNO PRELIMINARE DI PLAY-OFF, PORTO SAN GIORGIO/FUTSAL COBÀ DEL 30.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 649 dell’8.03.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 14 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL COBA’ AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 800,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. TULLI DAVID, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA DI CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, TURNO PRELIMINARE DI PLAY-OFF, PORTO SAN GIORGIO/FUTSAL COBÀ DEL 30.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 649 dell’8.03.2016) Con atto, spedito in data 7.4.2016, la Società A.S.D. Futsal Cobà proponeva ricorso ex art. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 649 del 1.4.2016 della predetta Divisione) con la quale, a seguito della gara Porto San Giorgio/A.S.D. Futsal Cobà, disputatasi in data 30.3.2016, erano state irrogate, a carico della predetta Società le seguenti sanzioni: - ammenda di € 800,00; - squalifica del calciatore, sig. Tulli David, per 5 gare. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato, limitatamente all’entità della sanzione irrogata nei confronti del calciatore, sig. Tulli David. Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente si duole della eccessiva gravosità e severità delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo. In via del tutto preliminare, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare la particolare gravità dei comportamenti, peraltro reiterati, posti in essere dai sostenitori della Società, odierna reclamante, in occasione dell’incontro di calcio Porto San Giorgio/A.S.D. Futsal Cobà, disputatasi in data 30.3.2016; trattasi, peraltro, di comportamento non ascrivibile, come affermato da parte ricorrente, ad un solo ed isolato sostenitore ma all’intero gruppo di sostenitori, alcuni dei quali (in numero pari a 4 e 5) ha, in più occasioni, reiterato il comportamento, a dir poco irriguardoso, nei confronti del Direttore di Gara. Quanto, invece, all’entità della sanzione, irrogata del calciatore, sig. Tulli David, si reputa che la stessa possa essere rideterminata in quattro giornate di squalifica. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello accoglie, parzialmente, il gravame, come in epigrafe proposto dalla Società A.S.D. Futsal Cobà, rideterminando la sanzione della squalifica della squalifica del calciatore, sig. Tulli David in 3 giornate di gara e confermando l’ammenda di € 800,00 a carico della Società. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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