F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.P.D. LEONFORTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONFORTESE/CITTÀ DI SCORDIA DEL 6.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 134 del 21.4.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO A.P.D. LEONFORTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONFORTESE/CITTÀ DI SCORDIA DEL 6.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 134 del 21.4.2016)
Con atto, trasmesso a mezzo e-mail in data 26.4.2016, la Società A.P.D. Leonfortese preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 134 del 21.4.2016 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, è stato accolto il reclamo, proposto in data 7.9.2015 dalla Società S.S.D. Città di Scordia, con il quale era stato dedotto: - che il calciatore Speciale Filippo, nella Stagione Sportiva 2014/2015, era tesserato per la società Castelbuonese; - che lo stesso aveva preso parte, in data 16.4.2015, alla gara Castelbuonese/Castellamare, quarti di finale della fase regionale del campionato juniores, organizzato dal Comitato regionale Sicilia ed a seguito della medesima gara gli è stata inflitta la squalifica per una gara per “recidiva in ammonizione II infrazione”, (Com. Uff. n. 501 del 17.4.2015 emesso dal Comitato Regionale Sicilia); - che nella stagione corrente il medesimo calciatore era stato tesserato per la società Leonfortese, militante nel campionato Nazionale di Serie D, Girone I, ed aveva disputato la gara Leonfortese/Città di Scordia, tenutasi il 6.9.2015, in posizione irregolare in quanto colpito dalla squalifica (relativa, come detto, all’incontro Castelbuonese/Castellammare del campionato juniores del Comitato regionale Sicilia) di cui al Com. Uff. n. 501 del 17.4.2015, squalifica mai scontata. Il Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha, pertanto, inflitto alla Società A.P.D. Leonfortese, la punizione sportiva della perdita della gara Leonfortese/Città di Scordia, disputatasi il 6.9.2015, con il punteggio di 0-3. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società A.P.D. Leonfortese faceva pervenire i motivi di reclamo. La Società S.S.D. Città di Scordia ha controdedotto sui motivi di reclamo, chiedendo che lo stesso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia manifestamente inammissibile anche se per ragioni parzialmente diverse rispetto a quello evidenziate dalla Società S.S.D. Città di Scordia nella propria memoria difensiva. La Società A.P.D. Leonfortese denuncia l’illegittimità della decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 134 del 21.4.2016 del predetto Dipartimento Interregionale) in quanto la stessa non avrebbe tenuto conto di una circostanza decisiva ovvero della proposizione, da parte della Società A.P.D. Leonfortese, di un reclamo al Collegio di Garanzia del CONI avverso la decisione adottata dalla C.F.A., pubblicata sul Com. Uff. n. 108/CFA del 18.4.2016, con quale era stato accolto il ricorso per revocazione, proposto dalla Società S.S.D. Città di Scordia, avverso la delibera di questa Corte Sportiva di Appello, pubblicata sul Com. Uff. n. 83/CSA del 26.2.2016; la Società A.P.D. Leonfortese chiede, pertanto, a questa Corte di annullare la decisione del Giudice Sportivo, ovvero in subordine di sospendere il giudizio in attesa che il Collegio di Garanzia del CONI si pronunci sul reclamo proposto avverso la decisione adottata dalla C.F.A., pubblicata sul Com. Uff. n. 108/CFA del 18.4.2016. Al proposito, questa Corte evidenzia che la Società A.P.D. Leonfortese non può chiedere a questa Corte di pronunciarsi su circostanze che esulano dalla propria competenza, limitata, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, agli aspetti relativi alla regolarità della gara di cui è giudizio. Ed invero, la Società, odierna reclamante, avrebbe potuto ottenere quanto richiesto in questa sede, ove avesse proposto tempestivamente ricorso al Collegio di Garanzia del CONI avverso la decisione adottata dalla C.F.A., pubblicata sul Com. Uff. n. 108/CFA del 18.4.2016, chiedendo al predetto Collegio ed eventualmente al Presidente dello stesso, la sospensione dell’efficacia della decisione della C.F.A., per come consentito dal combinato disposto degli artt. 54 e 33 C.G.S. del CONI. Peraltro, la predetta iniziativa processuale, che avrebbe potuto essere assunta, vale evidenziarlo, già all’indomani della pubblicazione del dispositivo della decisione della C.F.A. di cui al Com. Uff. n. 104/CFA del 14.4.2016, avrebbe consentito alla Società A.P.D. Leonfortese di chiedere al Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. un breve differimento della riunione, fissata per il 21.4.2016, nella quale sarebbe stato esaminato il reclamo, proposto in data 7.9.2015 dalla Società S.S.D. Città di Scordia. Il che non è avvenuto; la Società A.P.D. Leonfortese non ha, neppure, fatto pervenire al Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. una memoria nella quale avrebbe potuto, almeno, anticipare l’intendimento di proporre reclamo al Collegio di Garanzia del CONI avverso la decisione, più volte menzionata, adottata dalla C.F.A.. Ma vi è di più. Il preannuncio di reclamo è stato trasmesso dalla Società A.P.D. Leonfortese a questa Corte in data 26.4.2016 ovvero in data antecedente a quella (4.5.16) nella quale è stato proposto il reclamo al Collegio di Garanzia del CONI avverso la decisione, più volte menzionata, adottata dalla C.F.A..; trattasi di circostanza, quest’ultima, che rende, a maggior ragione, inammissibile il presente reclamo. Da ultimo, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che a nulla rileva, ai fini della presente decisione, la circostanza che il Collegio di Garanzia del CONI abbia fissato per la discussione del reclamo, proposto dalla Società A.P.D. Leonfortese, l’udienza del 24.5.2016 e che, in conseguenza di ciò il Dipartimento Interregionale della L.N.D. abbia deciso di posticipare, all’esito del predetto giudizio, gli accoppiamenti dei play-out relativi al Girone I della Serie D. Trattasi, infatti, di circostanze di cui questa Corte non può in alcun modo tenere conto, così come non compete a questa Corte esprimersi sull’ammissibilità e fondatezza del reclamo al Collegio di Garanzia del CONI, proposto dalla Società A.P.D. Leonfortese avverso la decisione adottata dalla C.F.A.. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso, proposto dalla Società A.P.D. Leonfortese avverso la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 134 del 21.4.2016 del predetto Dipartimento Interregionale), deve essere dichiarato inammissibile, essendosi, la Società reclamante, limitata a fare rinvio ai motivi dedotti nel reclamo di legittimità, proposto al Collegio di Garanzia del CONI, senza minimamente contestare il merito della decisione del Giudice Sportivo che risulta, peraltro, corretta atteso che risulta, per tabulas, che il calciatore Speciale Filippo, tesserato per la Società A.P.D. Leonfortese aveva disputato la gara Leonfortese/Città di Scordia, disputatasi il 6.9.2015, in posizione irregolare in quanto colpito da precedente squalifica. Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso, come sopra proposto dalla società A.P.D. Leonfortese di Leonforte (Enna). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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