F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. CUTOLO ANIELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/VIRTUS ENTELLA DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. CUTOLO ANIELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/VIRTUS ENTELLA DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016) Con atto, spedito in data 2.5.2016, il sig. Cutolo Aniello, calciatore della Virtus Entella S.r.l. preannunciava la proposizione di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016 della predetta lega) con la quale, a seguito della gara Latina/Virtus Entella, disputatasi in data 24.4.2016, era stata irrogata, nei confronti del predetto calciatore la squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato. Nei motivi di ricorso, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta violenta, posta in essere ai danni di un avversario, consistita nell’aver colpito, a gioco fermo, con la mano, in maniera violenta, il volto di un calciatore avversario. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dal calciatore Cutolo Aniello. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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