COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 27/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DIAMANTI LUCA, DELL’A.D.P. SANTA MARIA APPARENTE E DELL’A.S.D. VIS CIVITANOVA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 27/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DIAMANTI LUCA, DELL’A.D.P. SANTA MARIA APPARENTE E DELL’A.S.D. VIS CIVITANOVA Con provvedimento in data 11 marzo 2016 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questo Tribunale federale i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - DIAMANTI Luca, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2014/2015 a favore dell’A.D.P. Santa Maria Apparente, della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 10, commi 2 e 4, del Cgs e 39 delle NOIF, per avere partecipato alla gara A.S.D. Vis Civitanova/A.S.D. Porto Potenza Calcio del 17 giugno 2015 – Torneo “Città di Porto Recanati” – Comitato Regionale Marche, nelle fila dell’A.S.D. Vis Civitanova, in qualità di tecnico, senza averne titolo, poiché tesserato per altra società, in specie per l’A.D.P. Santa Maria Apparente; - l’A.D.P. SANTA MARIA APPARENTE e l’A.S.D. VIS CIVITANOVA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, in ordine agli addebiti contestati al ridetto calciatore Diamanti Luca. Con nota del 21 marzo 2016 questo Tribunale federale, ai sensi dell’art. 30, 10° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura federale e i deferiti Diamanti Luca e l’A.S.D. Vis Civitanova, in persona del Presidente e l.r.p.t., i quali hanno depositato separati accordi di patteggiamento, condivisi dalla Procura federale, sul cui merito questo Tribunale, ritenuto applicabile l’art. 23 Cgs, ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale federale territoriale, - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, Diamanti Luca e l’A.S.D. Vis Civitanova, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 Cgs. [“pena base, per Diamanti Luca, squalifica per giorni 21 (ventuno) e diffida, diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs a giorni 14 (quattordici); pena base per l’A.S.D. Vis Civitanova, ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs ad € 300,00 (trecento/00)]; - considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 bis comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. il Tribunale federale territoriale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Il dibattimento è proseguito per l’A.D.P. Santa Maria Apparente, non comparsa, per la quale il rappresentante della Procura federale, affermata la responsabilità oggettiva, ha chiesto irrogarsi la sanzione di cui a verbale. Il Tribunale federale osserva quanto segue. La Società deferita è incorsa nella responsabilità oggettiva che le è stata ascritta, essendo da una parte venuta meno all’onere di seguire le vicende del proprio calciatore e dall’altra rimanendo comunque sottoposta alle conseguenze della violazione commessa da un suo tesserato. P.Q.M. il Tribunale federale territoriale, visto l’art. 23 del Codice di giustizia sportiva dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per Diamanti Luca, la squalifica per una giornata di gara; - per l’A.S.D. Vis Civitanova, l’ammenda di € 300,00 (trecento/00). Per il resto, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge - all’A.D.P. Santa Maria Apparente l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).
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