COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 12/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GURI KLAUS E DELL’A.S.D. LAPEDONA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 12/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GURI KLAUS E DELL’A.S.D. LAPEDONA Il deferimento Con provvedimento in data 18 marzo 2016 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questo Tribunale federale i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - GURI Klaus, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2014/2015 a favore dell’A.S.D. Lapedona, della violazione delle norme e degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, perché al termine della gara di play-off di Terza Categoria, Lapedona/Tirassegno ’95 disputata il 9 maggio 2015, si rivolgeva con fare minaccioso nei confronti del Commissario di campo, sig. Flagiello Antimo, indirizzandogli espressioni ingiuriose ed irriguardose; - l’A.S.D. LAPEDONA, alla quale apparteneva il predetto al momento della commissione dei fatti in contestazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, per il comportamento del calciatore Guri Klaus sopra descritto. Con nota del 29 marzo 2016 questo Tribunale federale, ai sensi dell’art. 30, 10° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Il dibattimento Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il calciatore deferito e, per la Società, il Presidente l.r.p.t., i quali, prima dell’inizio dell’udienza, hanno presentato istanze di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 Cgs sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura federale. Il Tribunale federale, ritenute non congrue le sanzioni indicate, ha deliberato di non accogliere dette istanze, disponendo la prosecuzione del procedimento. Il rappresentante della Procura federale dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha concluso con richiesta di condanne come da verbale di udienza.Invitate a concludere, le parti deferite si sono rimesse alle determinazioni di giustizia.Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.Motivi della decisione Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati, peraltro non contestati, i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente. Le espressioni proferite dal calciatore Guri Klaus, contenenti offese nei confronti del Commissario di campo, inducono ad affermare la responsabilità del deferito in ordine agli addebiti contestati, integranti la fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punite con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale. Il Tribunale ritiene che delle violazioni contestate debba rispondere solamente il calciatore deferito, atteso che la condotta in argomento da questi posta in essere deve ricomprendersi esclusivamente nell’ambito della sua sfera soggettiva e personale di tesserato, esclusa quindi dall’attività connessa al rapporto organico con la Società. Va escluso pertanto ogni coinvolgimento dell’A.S.D. Lapedona nella materiale causalità dei fatti in esame, non essendo in alcun modo riferibili alla stessa i fatti imputati al proprio tesserato.P.Q.M. il Tribunale federale del Comitato Regionale Marche, in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe:proscioglie l’A.S.D. LAPEDONA dagli addebiti contestati;dichiara GURI Klaus responsabile delle violazioni ascrittegli e, per l’effetto, applica al medesimo la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it