COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 12/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MACCIONI VALERIO E DELLA S.S.D. STAFFOLO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 12/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MACCIONI VALERIO E DELLA S.S.D. STAFFOLO Con provvedimento in data 30 marzo 2016 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questo Tribunale federale i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - MACCIONI Valerio, calciatore tesserato nella corrente stagione sportiva a favore della S.S.D. Staffolo, del messaggio inviato, tramite social network facebook, all’arbitro della gara SSD Staffolo/Leonessa Montoro del 14 ottobre 2014, nella serata dello stesso giorno, integrante la violazione dei principi di lealtà, onestà e probità, di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva; - la S.S.D. STAFFOLO, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti in contestazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs. Con nota del 5 aprile 2016 questo Tribunale federale, ai sensi dell’art. 30, 10° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il calciatore deferito e, per la Società, il Presidente l.r.p.t., i quali, prima dell’inizio dell’udienza, hanno depositato separati accordi di patteggiamento, condivisi dalla Procura federale, sul cui merito questo Tribunale ha adottato la seguente ORDINANZA “Il Tribunale federale territoriale, - rilevato che, prima dell’inizio dell’udienza, Maccioni Valerio e la S.S.D. Staffolo hanno presentato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 Cgs. [“pena base, per Maccioni Valerio, squalifica per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs a mesi 2 (due); pena base per la S.S.D. Staffolo, ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs ad € 100,00 (cento/00)]; - considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 bis comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. il Tribunale federale territoriale, visto l’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:per MACCIONI Valerio, la squalifica per mesi 2 (due); per la S.S.D. STAFFOLO, l’ammenda di € 100,00 (cento/00).Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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