COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 12/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI RUGGINELLI FANINI ANDREA, PALMIERI DANIELE E DELL’A.S.D. LAPEDONA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 12/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI RUGGINELLI FANINI ANDREA, PALMIERI DANIELE E DELL’A.S.D. LAPEDONA Con provvedimento in data 18 marzo 2016 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questo Tribunale federale i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - RUGGINELLI FANINI Andrea, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2014/2015 a favore dell’A.S.D. Lapedona, della violazione delle norme e degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, perché al termine della gara di play-off di Terza Categoria, Lapedona/Tirassegno ’95 disputata il 9 maggio 2015, nell’allontanare il proprio compagno di squadra Guri Klaus - che aveva tenuto un comportamento violento ed offensivo nei confronti del Commissario di campo Flagiello Antimo, si rivolgeva a quest’ultimo con espressioni offensive ed irriguardose; - PALMIERI Daniele, già calciatore all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Lapedona, della violazione delle norme e degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, perché al termine della gara di play-off di Terza Categoria, Lapedona/Tirassegno ’95 disputata il 9 maggio 2015, mentre l’allenatore dell’A.S.D. Lapedona era intento a discutere con il Commissario di campo Flagiello Antimo dell’operato dell’arbitro, nel rivolgersi al proprio allenatore ed alla presenza del predetto Flagiello, adoperava espressioni offensive ed irriguardose nei confronti di quest’ultimo; - l’A.S.D. LAPEDONA, alla quale appartenevano i predetti al momento della commissione dei fatti in contestazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, per i comportamenti del calciatore Rugginelli Fanini Andrea e Palmieri Daniele sopra descritti. Con nota del 29 marzo 2016 questo Tribunale federale, ai sensi dell’art. 30, 10° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura federale, i calciatori deferiti e, per la Società, il Presidente l.r.p.t., i quali, prima dell’inizio dell’udienza, hanno depositato separati accordi di patteggiamento, condivisi dalla Procura federale, sul cui merito questo Tribunale ha adottato la seguente ORDINANZA “Il Tribunale federale territoriale, - rilevato che, prima dell’inizio dell’udienza, i deferiti hanno presentato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 Cgs. [“pena base, per Rugginelli Fanini Andrea, squalifica per 3 (tre) giornate di gara, diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs a 2 (due); per Palmieri Daniele, squalifica per 3 (tre) giornate di gara, diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs a 2 (due); pena base per l’A.S.D. Lapedona, ammenda di € 200,00 (duecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs ad € 140,00 (centoquaranta/00)]; - considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 bis comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate per i calciatori deferiti risultano congrue, mentre quella indicata per la società non risulta congrua; P.Q.M. il Tribunale federale territoriale non accoglie la proposta istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 del Cgs per l’A.S.D. Lapedona; dispone per i calciatori deferiti l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti calciatori e dispone procedersi oltre nei confronti della ridetta Società. Dopo la lettura dell’ordinanza sopra trascritta, il rappresentante della Procura federale, affermata la responsabilità oggettiva della Società per i fatti ascritti ai propri calciatori, ha chiesto irrogarsi la sanzione di cui a verbale. La Società ha concluso chiedendo il proscioglimento. Il Tribunale ritiene che delle violazioni contestate debbano rispondere solamente i calciatori deferiti, atteso che le condotte in argomento dagli stessi poste in essere devono ricomprendersi esclusivamente nell’ambito della loro sfera soggettiva e personale di tesserati, escluse quindi dall’attività connesse al rapporto organico con la Società. Va escluso pertanto ogni coinvolgimento dell’A.S.D. Lapedona nella materiale causalità dei fatti in esame, non essendo in alcun modo riferibili alla stessa i fatti imputati ai propri tesserati.P.Q.M.il Tribunale federale territoriale, visto l’art. 23 del Codice di giustizia sportiva dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:per RUGGINELLI FANINI Andrea, la squalifica per 2 (due) giornate di gara; per PALMIERI Daniele, la squalifica per 2 (due) giornate di gara; proscioglie l’A.S.D. Lapedona dagli addebiti contestati.
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