COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 12/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MENGO EDDY E DELLE SOCIETA’ U.S. TRODICA ED F.C. CIVITANOVESE 1919

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 181 del 12/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MENGO EDDY E DELLE SOCIETA’ U.S. TRODICA ED F.C. CIVITANOVESE 1919 Con provvedimento in data 23 marzo 2016 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questo Tribunale federale i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - MENGO Eddy, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2014/2015 a favore dell’U.S. Trodica, della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 10, commi 2 e 4, del Cgs e 39 delle N.O.I.F. per avere partecipato alla gara F.C. Civitanovese 1919/A.S.D. Porto Potenza Calcio del 15 giugno 2015 – 1° Torneo “Città di Porto Recanati” – C.R. Marche, nelle file della F.C. Civitanovese 1919, in qualità di tecnico/dirigente accompagnatore, senza averne titolo, poiché tesserato per altra società (U.S. Trodica); - l’U.S. TRODICA e la F.C. CIVITANOVESE 1919, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva in ordine agli addebiti contestati al ridetto Mengo Eddy. Con nota del 31 marzo 2016 questo Tribunale federale, ai sensi dell’art. 30, 10° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il calciatore deferito e, per l’U.S. Trodica, il sig. Lombardelli Severino delegato dal Presidente e l.r.p.t. della medesima società, i quali, prima dell’inizio dell’udienza, hanno depositato separati accordi di patteggiamento, condivisi dalla Procura federale, sul cui merito questo Tribunale ha adottato la seguente ORDINANZA “Il Tribunale federale territoriale, - rilevato che, prima dell’inizio dell’udienza, il calciatore Mengo Eddy e l’U.S. Trodica hanno presentato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 Cgs. [“pena base e ai sensi dell’art. 23 Cgs, per Mengo Eddy squalifica per una giornata di gara; pena base per l’U.S. Trodica, ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs ad € 100,00 (cento/00)]; - considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 bis comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. il Tribunale federale territoriale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Il procedimento è proseguito per la F.C. Civitanovese 1919, non comparsa, per la quale il rappresentante della Procura federale, affermata la responsabilità oggettiva, ha chiesto irrogarsi la sanzione di cui a verbale. Il Tribunale federale osserva quanto segue. Rilevato che con provvedimento in data 16 luglio 2015, pubblicato dalla F.I.G.C. sul Com. Uff. nr. 23/A, il Presidente Federale, preso atto della dichiarazione di fallimento della società F.C. Civitanovese 1919, odierna deferita, ne ha deliberato la revoca dell’affiliazione, per detta società deve disporsi il non doversi procedere per tale causa. P.Q.M. il Tribunale federale territoriale, visto l’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per MENGO Eddy, la squalifica per una giornata di gara; - per l’U.S. TRODICA, l’ammenda di € 100,00 (cento/00); dichiara non doversi procedere nei confronti della F.C. Civitanovese 1919 per sopravvenuta revoca dell’affiliazione alla F.I.G.C. di detta società.
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