LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 328 del 16.05.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Guido DI DEO/A.C.RIMINI 1912 S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 328 del 16.05.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Guido DI DEO/A.C.RIMINI 1912 S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 19/01/2016 il sig. Guido DI DEO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.RIMINI 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/2015. Si rileva preliminarmente che al reclamo, non è stato allegata copia dell'accordo economico depositato (cosi come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.) P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Guido DI DEO,nei confronti della Società A.C.RIMINI per violazione dell’art. 25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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