F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/TFN del 16 Maggio 2016 (160) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO PESCE (iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi – non tesserato) – (nota n. 9364/158pf14-15/AM/SP/ma del 09.03.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/TFN del 16 Maggio 2016
(160) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO PESCE (iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi – non tesserato) - (nota n. 9364/158pf14-15/AM/SP/ma del 09.03.2016).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 9 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Giuliano Pesce – iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi – non tesserato – quale soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 C.G.S. nell’interesse della Società Parma F.C. spa, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS anche in relazione all’art. 10 comma 2 CGS per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità. rilevato che le richiamate norme prevedono una sanzione per i comportamenti contestati; rilevato che dalla disamina delle prove prodotte dalla Procura Federale risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio che il deferito ha contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver indotto in errore il calciatore Jan Martin Vinatzer, facendogli sottoscrivere, dietro richiesta della somma di € 15.000,00, un contratto con la Società Parma, mai depositato presso la Lega competente; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Giuliano Pesce della sanzione dell’inibizione di un anno e ammenda di euro 5.000,00 e che nessuno è comparso per il deferito; 4 rilevato che il deferito ha omesso di far pervenire memorie difensive, e che all’odierna riunione non è comparso, con ciò rinunciando di fatto a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; P.Q.M. commina al Signor Giuliano Pesce la sanzione dell’inibizione per anni 1 (uno) e dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).
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