F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/TFN del 16 Maggio 2016 (162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURICIO SANGUINETTI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Progetto Calcio Sant’Elia attualmente tesserato per la Soc. ASD Rupinaro Sport); FRANCO CARDIA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Progetto Calcio Sant’Elia) e la SOCIETA’ ASD PROGETTO CALCIO SANT’ELIA – (nota n. 9449/216.pf15-16/GC/vdb del 11.03.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/TFN del 16 Maggio 2016 (162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURICIO SANGUINETTI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Progetto Calcio Sant’Elia attualmente tesserato per la Soc. ASD Rupinaro Sport); FRANCO CARDIA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Progetto Calcio Sant’Elia) e la SOCIETA’ ASD PROGETTO CALCIO SANT’ELIA - (nota n. 9449/216.pf15-16/GC/vdb del 11.03.2016). Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto I'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato nella riunione odierna il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per I'accoglimento del deferimento, chiedendo I'applicazione delle seguenti sanzioni a: SANGUINETTI Mauricio, mesi tre di squalifica,CARDIA Franco, mesi dodici di inibizione; la Società ASD PROGETTO CALCIO SANT’ELIA Euro 4.500,00 di ammenda; osserva quanta segue. II deferimento Con atto dell’11 marzo 2016 la Procura Federale ha deferito i soggetti di seguito indicati, per rispondere (testualmente): SANGUINETTI Mauricio, calciatore, “a) violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, oggi integralmente trasfuso nell’art.1 bis, comma 1, stesso codice, con riferimento agli artt. 94, commi 1 e 2, 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver concordato oralmente, con l’ASD Progetto Calcio Sant’Elia per la quale era tesserato per la stagione sportiva 2012-2013, compensi e rimborsi spese senza usare la modulistica prevista dalle NOIF e senza depositare gli accordi economici presso la LND, Dipartimento Interregionale; inoltre, per non aver notificato per conoscenza alla LND, Dipartimento Interregionale, la sua iniziativa intrapresa innanzi all’Autorità Giudiziaria ordinaria; b) violazione dell’art. 1 bis, comma 3 del C.G.S., perché, sebbene convocato da quest’Ufficio, rifiutava di comparire innanzi al Collaboratore della Procura federale delegato alla sua audizione”, CARDIA Franco, Presidente della Società ASD Progetto Calcio Sant’Elia, “violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, oggi integralmente trasfuso nell’art.1 bis, comma 1, stesso codice, con riferimento agli artt. 94, commi 1 e 2, 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver concordato oralmente con il calciatore Mauricio Sanguinetti compensi e rimborsi spese senza usare la modulistica prevista dalle NOIF e senza depositare gli accordi economici presso la LND, Dipartimento Interregionale”; La Società ASD PROGETTO CALCIO SANT’ELIA “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, CGS, per quanto rispettivamente contestato al suo Presidente e al suo tesserato”. II fatto 5 All’esito degli accertamenti disposti in seguito all’esposto del 29 giugno 2015, inoltrato dalla ASD Progetto Calcio Sant’Elia alla Procura Federale, questa accertava che: 1) nel mese di settembre 2012 il calciatore Sanguinetti Mauricio veniva tesserato dalla ASD Progetto Calcio Sant’Elia per la stagione sportiva 2012/2013 e, nella circostanza, le Parti concordavano verbalmente il relativo trattamento economico; 2) dopo aver giocato “due o tre spezzoni di partite”, nel dicembre 2012 il prefato giocatore era inserito dalla Società nelle liste di svincolo suppletive (audizione di Roberto Ibba, Direttore Sportivo della Società, del 27.10.2015), 3) con atto di citazione del 20.04.2013, il Sanguinetti conveniva dinanzi il Giudice di Pace di Massa la ASD Progetto Calcio Sant’Elia per conseguire il pagamento di quanto pattuito per le prestazioni sportive, cifrato in € 5.000,00: rimasta contumace la convenuta società, con sentenza pubblicata il 23.10.2014 il Giudicante accoglieva la domanda e condannava questa al pagamento della somma indicata, oltre le spese di lite; 4) con esposto 29.06.2015, la ASD Progetto Calcio Sant’Elia portava a conoscenza della Procura Federale l’iniziativa giudiziale sub 3 e chiedeva che il Sanguinetti venisse deferito per la violazione della “clausola compromissoria”; 5) presso il Dipartimento Interregionale della LND non risultava essere stato depositato il relativo accordo economico intercorso fra la Società e il calciatore; 6) convocato con e-mail 02.11.2015, il Sanguinetti dichiarava con lo stesso mezzo che non intendeva presentarsi per dar corso alla chiesta audizione; 7) sentito al riguardo il 19 ottobre 2015, il Presidente Cardia dichiarava che il trattamento economico era stato negoziato dal direttore sportivo Roberto Ibba e, inoltre, che il giocatore non aveva superato positivamente i rituali accertamenti medici, sicché dopo due mesi era stato inserito nelle liste di svincolo e, infine, che non aveva ritenuto di opporsi in sede giudiziale alla richiesta del Sanguinetti sub 3), in quanto le spese legali per la difesa sarebbero state superiori ad € 5.000,00; 8) nel corso dell’audizione del 27 ottobre 2015, il direttore sportivo Roberto Ibba dichiarava di non ricordare di aver concordato con il Sanguinetti il relativo trattamento economico e, inoltre, che costui non era stato ritenuto idoneo dallo staff tecnico-sanitario sicché, dopo aver giocato due o tre spezzoni di partite, era stato svincolato nel successivo mese di dicembre. Con atto del l’11 gennaio 2016, la Procura Federale comunicava agli odierni deferiti la conclusione delle indagini. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Ed infatti risulta provato che: a) l’accordo economico raggiunto dalla Società con il calciatore non fu incartato nel modulo contemplato dalle NOIF e, quindi, non fu depositato presso la LND, Dipartimento Interregionale, come ammesso dagli odierni deferiti: non rileva in questa sede l’aspetto patologico del rapporto e, quindi, i motivi che indussero le parti a risolvere il rapporto; b) il Sanguinetti adì l’A.G., omettendo di informare al riguardo la LND; c) il Sanguinetti, convocato dalla Procura Federale, si rifiutò di comparire per rendere le dichiarazioni di rito. Le sanzioni In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell’art.16, comma 1 del CGS, gli “Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dagli artt. 8, 15, 18 e 19 del C.G.S.. Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni: Mauricio Sanguinetti, squalifica per 3 (tre) giornate da scontare in gare ufficiali; Franco Cardia, inibizione per mesi 3 (tre) La Società ASD Progetto Calcio Sant’Elia, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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