F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/TFN del 16 Maggio 2016 (164) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERDINANDO ROMBOLA (Presidente e Legale rappresentante della Società LC Nuova Gioiese) e la SOCIETÀ LC NUOVA GIOIESE – (nota n. 9636/942pf14-15/LG/mf del 16.03.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/TFN del 16 Maggio 2016 (164) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERDINANDO ROMBOLA (Presidente e Legale rappresentante della Società LC Nuova Gioiese) e la SOCIETÀ LC NUOVA GIOIESE - (nota n. 9636/942pf14-15/LG/mf del 16.03.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 16 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Ferdinando Rombola - nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società LC Nuova Gioiese – per rispondere della violazione dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 5) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti e la stessa Società, per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta di importo di € 31.000,00 come prescritto al punto 5) pag. 2 del C.U. citato. rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Ferdinando Rombola della sanzione di 30 giorni di inibizione e alla Società deferita della sanzione dell’ammenda di 1.000,00 euro; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando anche a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del Legale Rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. commina al Signor Ferdinando Rombola la sanzione dell’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società LC Nuova Gioiese l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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