F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/TFN del 16 Maggio 2016 (165) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SDANGA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Manfredonia Calcio) e la SOCIETÀ ASD MANFREDONIA CALCIO – (nota n. 9649/943pf14-15/LG/mf del 16.03.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/TFN del 16 Maggio 2016
(165) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SDANGA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Manfredonia Calcio) e la SOCIETÀ ASD MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 9649/943pf14-15/LG/mf del 16.03.2016).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 16 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Antonio Sdanga - nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Manfredonia Calcio - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto 2), pagina 1) del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la copia del Verbale dell’Assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione 2014/2015; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Sdanga della sanzione dell’inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. commina al Signor Antonio Sdanga l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Manfredonia Calcio l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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