F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/TFN del 18 Maggio 2016 (149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico dal 26.11.2009 al 30.9.2013 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), GUIDO MANNOCCHIO (dal 30.9.2013 al 18.11.2013, Presidente del CdA della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), ALESSANDRO TENTONI (dal 30.9.2013 al 18.11.2013, Consigliere Delegato della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), COSTANTINO NICOLETTI (dal 18.11.2013 al 17.12.2013, Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) – (nota n. 8976/422 pf13-14 AM/ma del 1.3.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/TFN del 18 Maggio 2016
(149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico dal 26.11.2009 al 30.9.2013 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), GUIDO MANNOCCHIO (dal 30.9.2013 al 18.11.2013, Presidente del CdA della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), ALESSANDRO TENTONI (dal 30.9.2013 al 18.11.2013, Consigliere Delegato della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), COSTANTINO NICOLETTI (dal 18.11.2013 al 17.12.2013, Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) - (nota n. 8976/422 pf13-14 AM/ma del 1.3.2016).
Letti gli atti; Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 3 febbraio 2016 nei confronti di a) Il Sig. Roberto Benigni, amministratore unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa dal 26.11.2009 e al 30.09.2013, nonché socio di riferimento sino alla data del fallimento, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C.), nonché dell’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e dell’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per responsabilità della mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale della Società, in particolare per non avere garantito l’equilibrio finanziario e non aver ridotto i costi e l’eccessivo indebitamento, per aver protratto una situazione di grave dissesto finanziario, nonché per non aver proceduto alla ricapitalizzazione della stessa in qualità di socio di riferimento, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento; b) Il Sig. Guido Mannocchio, Presidente del Cda dell’Ascoli Calcio 1898 Spa dal 30.9.13 al 18.11.13, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del C.G.S.), nonché dell’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e dell’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito, con la propria gestione, al dissesto economico-patrimoniale dell’Ascoli Calcio 1898 Spa e, in particolare, per non aver proceduto al risanamento della Società e per non aver presentato in proprio istanza di fallimento, nonostante la grave situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale della stessa per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento; c) Il Sig. Alessandro Tentoni, consigliere delegato della Società Ascoli Calcio 1898 Spa dal 30.9.13 al 18.11.13, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del C.G.S.), nonché dell’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e dell’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito, con la propria gestione della Società, al dissesto economico-patrimoniale dell’Ascoli Calcio 1898 Spa e, in particolare, per non aver proceduto al risanamento della Società e per non aver presentato in proprio istanza di fallimento, nonostante la grave situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale della Società stessa e per non aver espresso dissenso rispetto alla gestione del Presidente per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento; d) Il Sig. Costantino Nicoletti, amministratore unico dell’Ascoli Calcio 1898 Spa dal 18.11.2013 al 17.12.2013 (data della sentenza di fallimento), per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C.), nonché dell’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e dell’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito, con la propria gestione della Società, al dissesto economico-patrimoniale dell’Ascoli Calcio 1898 Spa e, in particolare, per non aver proceduto al risanamento della Società e per non aver presentato in proprio istanza di fallimento, nonostante la grave situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale della stessa per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento. Letta la memoria di costituzione in giudizio del Sig. Guido Mannocchio con la quale rileva che nel breve periodo in cui è rimasto in carica ha operato con correttezza come dovrebbe riscontrarsi attraverso un’ attenta lettura degli atti ed in particolare dal verbale del Consiglio di amministrazione del 30 ottobre 2013 nel corso del quale aveva adottato le misure assumibili ed aveva riservato ogni ulteriore determinazione ad altra successiva Assemblea dopo un accurato studio della situazione societaria. Conclude ricordando di non aver contribuito in alcun modo al dissesto della Società ed anzi sottolinea come nel breve periodo si fosse compiutamente adoperato per la continuità aziendale ragion per cui chiede di essere prosciolto da ogni imputazione. Letta altresì la memoria depositata in atti dal Sig. Alessandro Tentoni con la quale, premesso che il ruolo rivestito in Società nel breve periodo riguardava settori nei quali risulta essersi attivato diligentemente e che, in base a recenti principi interpretativi, non può essergli ascritto un difetto di vigilanza, sottolinea nel complesso la correttezza dei comportamenti tenuti (vedi verbale CdA 30 ottobre 2013) ed il difetto di qualsivoglia specifica mancanza a lui imputabile sicché non può che chiedersi il proscioglimento da ogni imputazione. Preso atto che è pervenuta a questo Tribunale istanza del difensore a cui ha conferito mandato il Sig. Costantino Nicoletti con la quale, in considerazione di altri impegni professionali concomitanti con la presente udienza, chiede differimento della stessa. Al riguardo il Tribunale, dopo aver sentito la Procura Federale, stralcia la posizione del NIcoletti e rinvia l’esame della sua posizione all’udienza del 26 maggio 2016 ore 15.30. Rilevato che il Sig. Benigni non si è costituito in giudizio e, pertanto, che nessuna difesa dello stesso è presente in atti. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Prof. Giuseppe Catalano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Roberto Benigni: 5 (cinque) anni di inibizione e € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda; - per Guido Mannocchio: 3 (tre) mesi di inibizione e € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda; - per Alessandro Tentoni: 2 (due) mesi di inibizione e € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda. Ascoltato personalmente il Sig. Alessandro Tentoni in proprio e per delega del Sig. Guido Mannocchio (delega che non può essere accettata in quanto il Tentoni è uno dei soggetti deferiti). Preso atto delle considerazioni esposte dal Sig. Tentoni che ha tenuto a ribadire come, in considerazione del breve periodo in cui ha ricoperto la carica di consigliere delegato avesse fatto tutto il possibile per salvare l’Ascoli e di più non avrebbe potuto fare anche in considerazione del tempo necessario utilizzato per capire tutte le problematiche in esame. Considerato che il deferimento è intervenuto a seguito del fallimento dell’Ascoli Calcio 1898 Spa dichiarato con sentenza del 17 dicembre 2013. Ritenuto che tutti i soggetti deferiti hanno rivestito ruoli rilevanti nella gestione dell’Ascoli Calcio ed in particolare: - il Benigni, nella qualità di amministratore unico e socio di riferimento; - il Mannocchio quale Presidente della Società, seppur soltanto per 49 giorni; - il Tentoni quale consigliere delegato della Società, seppur soltanto per 49 giorni. Valutato che il ruolo preminente nell’Ascoli Calcio è stato assunto sicuramente dal Sig. Roberto Benigni al quale va ascritta in modo preponderante la responsabilità della mala gestio che ha provocato il dissesto economico-patrimoniale della Società, in particolare per aver posto in essere una serie di comportamenti che non hanno garantito l’equilibrio finanziario e non hanno ridotto i costi e l’eccessivo indebitamento, per aver protratto nel tempo una situazione di grave dissesto finanziario, nonché per non aver proceduto alla ricapitalizzazione della stessa in qualità di socio di riferimento. Considerato che il Benigni controllava la Società nella quasi totalità (94,46%) attraverso una partecipazione diretta (al 44,65%) ed una indiretta attraverso la SOPREN srl da lui controllata ed amministrata dalla figlia (al 49,81%) e che dunque ogni determinazione societaria va a lui imputata. Ritenuto che da una attenta lettura degli atti emerge chiaramente il collasso economicofinanziario della Società aggravato giorno dopo giorno, contrassegnato da una serie di provvedimenti degli organi disciplinari della FIGC, che il Benigni non ha frenato in alcun modo. Accertata dunque la piena responsabilità del Benigni, quest’ultimo non potrà che essere sanzionato. Rilevato per quanto riguarda le posizioni del Mannocchio e del Tentoni, seppur poco rilevanti dal punto di vista decisionale in considerazione del fatto che la Società era chiaramente in mano al Sig. Benigni, che la loro posizione di membri del Consiglio di amministrazione li rende responsabili di non aver richiesto ai soci tempestivamente la ricapitalizzazione della Società, di aver dato corso con lentezza ad ogni iniziativa diretta a contenere costi ormai insostenibili, di non essersi particolarmente attivati a fronte di una evidente situazione di dissesto finanziario della Società nei confronti del socio di riferimento Sig. Benigni. Considerata la diversa gradazione delle responsabilità imputabili in ordine al fallimento dell’Ascoli Calcio 1898 Spa. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, accertate le responsabilità dei soggetti deferiti, irroga le seguenti sanzioni: - per Roberto Benigni: inibizione per 5 (cinque) anni e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); - per Guido Mannocchio: inibizione per mesi 3 (tre) e ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00); - per Alessandro Tentoni: inibizione per mesi 2 (due) e ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00). Stralcia la posizione del Sig. Costantino Nicoletti e rinvia la discussione di tale posizione all’udienza del 26 maggio 2016 ore 15.30.
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