F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 19 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/ASCOLI PICCHIO DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 69 del 2.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 19 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/ASCOLI PICCHIO DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 69 del 2.2.2016) Con ricorso del 12.2.2016 la Società Ascoli Picchio F.C. 1898 formula reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 con diffida, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, Com. Uff. n. 69 del 2.2.2016, per avere i suoi sostenitori, al 6° minuto del primo tempo, lanciato nel recinto di gioco un petardo di forte intensità che causava il momentaneo stordimento di un assistente e per avere, inoltre, nel corso del primo tempo, rivolto reiteratamente all’arbitro cori insultanti, per avere quindi, al 31° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai tifosi avversari e per avere, infine, al 33° del secondo tempo, lanciato nel terreno di gioco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lett a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine ai fini preventivi e di vigilanza. La società ricorrente, a sostegno del reclamo, invoca l’errata rappresentazione ed interpretazione dei fatti evidenziando come l’arbitro ed il collaboratore, nel rapporto, facciano riferimento ad una bomba carta e non ad un petardo e che lo stesso abbia comportato solo un lieve stordimento. 6 Infine, la ricorrente invoca l’evidente sproporzione tra la sanzione inflitta e la fattispecie considerata richiamando alcuni precedenti di questa Corte, tra tutti il Com. Uff. n. 13 dell’8.9.2015 (Salernitana), Com. Uff. n. 22 del 23.9.2015 (Bari) e Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015 (Bari). In conclusione, la ricorrente richiede l’annullamento della sanzione ovvero, in subordine, la riduzione della medesima perché sproporzionata rispetto alla infrazione commessa. Il ricorso non appare meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. Il Giudice di prime cure ha correttamente applicato la sanzione disponendo già, peraltro, l’applicazione delle attenuanti previste dall’art. 14 n. 5 C.G.S. in relazione all’art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S. per avere la società ricorrente concretamente operato con le forze dell’ordine sia ai fini preventivi che di vigilanza. I fatti indicati nei referti di gara evidenziano, senza ombra di dubbio, un comportamento oggettivamente (e gravemente) pericoloso dei tifosi dell’Ascoli sia nel corso del primo tempo che nel corso del secondo tempo, la cui responsabilità ricade interamente sulla società ricorrente nei limiti e termini definiti dal Giudice Sportivo da cui questa Corte non ritiene di discostarsi, a nulla valendo le invocate ulteriori attenuanti non previste dal vigente C.G.S.. Pertanto, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto. Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piceno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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