F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 19 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it RICORSO DEL CALC. ZAMPAGLIONE DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/REGGIO CALABRIA DEL 7.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 dell’8.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 19 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it
RICORSO DEL CALC. ZAMPAGLIONE DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/REGGIO CALABRIA DEL 7.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 dell’8.2.2016)
Con reclamo ritualmente proposto Zampaglione Domenico, tesserato per la ASD Reggio Calabria, ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 98 dell’8.2.2016) con la quale il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale, seguito gara Vigor Lamezia/ASD Reggio Calabria del 7.2.2016, gli ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive “per avere, rivolgendogli espressioni gravemente offensive e minacciose, tentato di aggredire un calciatore avversario senza riuscire nell'intento per il pronto intervento dei compagni di squadra”. Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito l'insufficienza e contraddittorietà del provvedimento impugnato e l'erronea qualificazione del suo comportamento come “condotta violenta” e il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti. Ha, a tal uopo, rilevato di essersi così comportato in quanto provocato da un calciatore avversario che aveva aggredito un suo compagno di squadra. A supporto delle sue richieste, finalizzate ad una riduzione della squalifica quanto meno da tre a due giornate, ha richiamato la giurisprudenza di settore. Alla seduta del 19.2.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – Ia Sezione – è comparso il difensore del reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è parzialmente fondato e merita di essere accolto nella misura di cui al dispositivo. Osserva questa Corte che il comportamento del reclamante, lungi dall'essere qualificabile direttamente come condotta violenta, integra, per contro, gli estremi della tipica condotta gravemente antisportiva ed ingiuriosa, non riconosciuta invece dal Giudice di prime cure. Per questi motivi la C.S.A., avuto riguardo anche, in senso attenuante, al contesto ed alle finalità del gesto, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Zampaglione Domenico, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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