F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 25 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. DE VINCENTI ROCCO SEGUITO GARA DI PRIMAVERA TIM CUP, JUVENTUS/FIORENTINA DEL 10.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 153 dell’11.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 25 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. DE VINCENTI ROCCO SEGUITO GARA DI PRIMAVERA TIM CUP, JUVENTUS/FIORENTINA DEL 10.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 153 dell’11.2.2016) La società A.C.F. Fiorentina S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata sul Com. Uff. n. 153 dell'11.2.2016, con la quale, a seguito della gara di primavera TIM CUP Juventus/Fiorentina del 10.2.2016, è stata inflitta al tesserato della stessa società signor Rocco De Vincenti (Dirigente) la seguente sanzione: - squalifica per 1 giornata effettiva di gara "per avere, al 37° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario". La reclamante, col ricorso presentato, ha chiesto di annullare la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al signor Rocco De Vincenti sostenendo che il comportamento tenuto dallo stesso non era stato di gravità tale da giustificare la predetta sanzione. Difatti, sostiene che il signor De Vincenti non abbia rivolto parola ad alcun calciatore avversario, essendosi limitato unicamente a recuperare la sfera di giuoco da terra (trattandosi di Torneo Primavera non vi sono raccattapalle) nella zona posta vicino alla panchina della Fiorentina, ove in quel momento si trovava il giocatore della squadra avversaria (fuori dalla linea di giuoco mentre effettuava il riscaldamento), il quale si asteneva dal restituirla. La Corte, esaminati gli atti, e valutati i fatti come effettivamente accaduti e riportati nel rapporto del Direttore di gara, e sentito inoltre l'arbitro in merito all'esatto svolgersi di quanto accaduto, ritenendo che il fatto minaccioso possa essere sminuito nella sua portata reale, accoglie in parte il reclamo proposto e commuta la sanzione inflitta in ammonizione con diffida. Per questi motivi, la C.S.A., I Sez., sentito l’arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina, commutando la sanzione inflitta al sig. De Vincenti Rocco nell’ammonizione con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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