F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 25 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO VICENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SAMPIRISI MARIO SEGUITO GARA PESCARA/VICENZA DEL 12.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 78 del 16.02.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 25 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO VICENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SAMPIRISI MARIO SEGUITO GARA PESCARA/VICENZA DEL 12.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 78 del 16.02.2016) La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, - Vista l’impugnata delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B in data 16.2.2016, con quale è stata inflitta al calciatore Mario Sampirisi, tesserato con la Società Vicenza calcio, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in seguito alla gara Pescara/Vicenza del 12.2.2016 “per avere commesso un intervento falloso su un suo avversario in possesso di una chiara occasione da rete; per avere al 39° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, uscendo dal terreno di giuoco, rivolto ad un Assistente espressioni irrispettose”; - Esaminato il reclamo presentato in data 23.2.2016, proposto dalla predetta dalla Società Vicenza Calcio S.p.a., e le relative contestazioni, in fatto e diritto; - Appurato che il rapporto del direttore di gara registra che al 39° del secondo tempo il giocatore con la maglia contrassegnata dal n. 31 del Vicenza, Mario Sampirisi, veniva espulso “perché sgambettava un avversario interrompendo una chiara occasione da rete” e che nel rapporto dell’assistente Signor Disalvo è testualmente rappresentato che “al 39° del secondo tempo il Sig. Sampirisi Mario a seguito dell’espulsione, mentre usciva dal terreno di giuoco diretto verso gli spogliatoi guardandomi urlava “svegliatevi non state capendo un c…, mentre scendeva nel tunnel assestava due pugni alle protezioni non arrecando danni”; - Tenuto conto che nel reclamo la Società premette che il comportamento ascritto al calciatore non merita la sanzione inflitta, che risulta sproporzionata rispetto al reale disvalore della stessa, atteso che oggetto della reprimenda “erano i suoi compagni di squadra, che evidentemente non riteneva concentrati a sufficienza in un momento particolarmente concitato della gara, che stava volgendo al termine” (così, testualmente, alla seconda pagina del ricorso proposto); - Constatato che la condotta ascritta al calciatore risulta essere documentalmente comprovata dai referti del direttore di gara e dell’assistente che, in base alle norme del C.G.S. e per costante avviso di questa Corte, assumono forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il calciatore ha indirizzato all’assistente frasi la cui valenza irrispettosa ed irriguardosa non può essere revocata, in effetti, in dubbio nella sua portata oggettiva, essendo esse rivolte direttamente allo stesso, oltre che ai colleghi Ufficiali di gara, guardandolo 4 direttamente nel pronunciare le medesime frasi riportate nel referto, come è in quest’ultimo atto puntualmente segnalato; - Ritenuto, quindi, che, per quanto si è sopra osservato, non si apprezzano incongruenze o erroneità nella decisione del Giudice sportivo qui gravata, considerata la infondatezza delle censure dedotte, anche sotto il profilo della congruità della sanzione assegnata, invero particolarmente mite e tenue per come emerge dalla circostanza che al tesserato della Società Vicenza è stata inflitta la sanzione della squalifica per una giornata di campionato in ragione della espulsione subita al 39° del secondo tempo e solo una seconda giornata di squalifica per avere effettivamente rivolto all’assistente frasi sicuramente irrispettose, per come è documentalmente dimostrato; cosicché il ricorso, in definitiva, va respinto. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vicenza Calcio di Vicenza. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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