F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 11 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C. MESTRE S.S.D. AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA UNION RIPA LA FENADORA/MESTRE DEL 14.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 17.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 11 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.C. MESTRE S.S.D. AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA UNION RIPA LA FENADORA/MESTRE DEL 14.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 17.2.2016)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 104 del 17.02.2016), in relazione alla gara del Campionato Serie D Girone C Union Ripa La Fenadora/A.C. Mestre svoltasi il 14.02.2016, comminava alla squadra ospitata l’ammenda di € 800,00 “per avere propri sostenitori in campo avverso introdotto ed utilizzato all’interno del settore loro riservato, due fumogeni e due bombe carta. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti”. Nel reclamo presentato, la A.C. Mestre, mentre ammette che i sostenitori di ambedue le squadre “hanno acceso un paio di fumogeni colorati”, precisa però che “durante lo svolgimento della gara per due volte si è sentito il boato assordante provenire dalla strada dietro la tribuna centrale che costeggia il campo da gioco” e che vista la promiscuità delle tifoserie nella tribuna centrale il gesto non potrebbe essere attribuito ai sostenitori della stessa società reclamante. Quest’ultimi non avrebbero utilizzato bombe carta, anche perché alle ore 17,15 dopo la fine della gara altri due ordigni simili sarebbero stati esplosi, quando però i medesimi sostenitori avevano già abbandonato le tribune dello stadio. La reclamante chiede conclusivamente la riduzione dell’ammenda, riferibile solamente all’infrazione dell’introduzione e dell’utilizzo di due fumogeni. Rileva al riguardo questa Corte che, invero, nel supplemento di rapporto l’arbitro - a maggior chiarimento della precedente affermazione secondo cui “i sostenitori del Mestre (hanno acceso) due fumogeni e due bombe carta “ – ha precisato che ”i fumogeni e le bombe carta utilizzate dai sostenitori del A.C. Mestre sono stati adoperati nel settore a loro dedicato”, precisazione quest’ultima che è stata contrastata solo con generiche e non circostanziate considerazioni. Pertanto, il Collegio respinge il ricorso ritenendo equa la sanzione comminata. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.C. Mestre di Mestre (Venezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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