F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 11 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL REAL FUTSAL ARZIGNANO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5, UNDER 21, REAL FUTSAL ARZIGNANO/FENICE VENEZIA MESTRE DEL 16.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 506 del 20.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 11 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL REAL FUTSAL ARZIGNANO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5, UNDER 21, REAL FUTSAL ARZIGNANO/FENICE VENEZIA MESTRE DEL 16.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 506 del 20.2.2016)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 506 del 20.2.2016, ha inflitto le sanzioni: - ammenda di € 2.500,00 e obbligo di giocare a porte chiuse tutte le competizioni inerenti l’under 21 fino al 31.12.2016 alla società Real Futsal Arzignano; - squalifica per 2 giornate effettive di gara ai sig.ri Balsemin Adriano e Stefani Cristian; - squalifica fino al 30.6.2017 al calciatore Bruttomesso Alberto; - squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Salamone Mario Riccardo; - squalifica per 2 giornate effettive di gara ai calciatori Colombara Pietro e Marzotto Marco; tali sanzioni veniva inflitte per i fatti avvenuti durante l’incontro Real Futsal Arzignano/Fenice Venezia Mestre disputata il 16.2.2016. Avverso tali provvedimenti la Società Real Futsal Arzignano ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 25.2.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa l’8.3.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Società Real Futsal Arzignano di Arzignano (Vicenza), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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