COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 19/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS PRATOLA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA AI CALCIATORI GJEPALI GIANLUCA PER QUATTRO TURNI E CARDUCCI ROCCO PER TRE TURNI) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AVEZZANO CALCIO / VIRTUS PRATOLA, DISPUTATA IL 2.5.16 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI, GIRONE “A” (C.U. N°42 del 5.5.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 19/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS PRATOLA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA AI CALCIATORI GJEPALI GIANLUCA PER QUATTRO TURNI E CARDUCCI ROCCO PER TRE TURNI) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AVEZZANO CALCIO / VIRTUS PRATOLA, DISPUTATA IL 2.5.16 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI, GIRONE “A” (C.U. N°42 del 5.5.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Virtus Pratola Calcio ha impugnato e chiesto la riduzione dei provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: (Gjepali Gianluca) “Perché dopo essere stato espulso per ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara, lo afferrava per la spalla con fare intimidatorio. Successivamente, nel corso dell’intervallo si faceva incontro all’arbitro con fare minaccioso come se volesse colpirlo con uno schiaffo, desistendo dal tentativo grazie all’intervento di altri tesserati; (Carducci Rocco) Perché durante l’intervallo si avvicinava al direttore di gara minacciando di colpirlo con uno schiaffo, poi trattenuto dai compagni di squadra lo insultava”. La società appellante ha dedotto l’eccessività delle sanzioni, chiedendone la riduzione, sul presupposto che i propri tesserati mettevano in atto una semplice protesta nei confronti del direttore di gara, senza alzare le mani sul medesimo, senza inseguirlo e senza cercare il contatto. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti precisando di essere stato intimorito da entrambi con frasi dal contenuto inequivocabilmente minaccioso e di non essere stato attinto solo grazie al fattivo intervento dei compagni di squadra dei calciatori sanzionati. Osserva la Corte che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, l’appello deve essere respinto in quanto la versione dei fatti fornita dalla società non trova riscontro negli atti ufficiali in possesso del Comitato. Le squalifiche ai calciatori Gjepali Gianluca e Carducci Rocco devono, quindi, essere integralmente confermate apparendo congrue ed adeguate agli addebiti contestati anche in considerazione del campionato di appartenenza e della giovane età dei tesserati. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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