COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO SPORTING SCAMPITELLA GARA ARTEMISIUM – SPORTING SCAMPITELLA DEL 31/X/2015

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO SPORTING SCAMPITELLA GARA ARTEMISIUM – SPORTING SCAMPITELLA DEL 31/X/2015 Il G.S.T., f.f., letti gli atti ufficiali di gara, il reclamo proposto ritualmente dalla società Sporting Scampitella 2012 nonché le contro deduzioni della società Artemisium; rilevato che la società reclamante deduce che i sigg.ri Pinto Vittorio, Capotsoto Luigi; Costanzo Leandro, Santosuosso Agostino, Dell’Infante Antonio, Ciano Stefano, Musto Vincenzo; Messinese Domenico, Sderlenga Gianmarco, Amoroso Luca, Macchione Paolo, Armonico Giuseppe, tutti calciatori della società Artemisium, hanno partecipato alla gara pur non avendone titolo perché non tesserati così come il Sig. Sicuriello Luigi che nella gara in oggetto ha partecipato nella qualità di assistente dell’arbitro; rilevato che la società reclamante deduce ancora che alla gara ha preso parte il Sig. Iacullo Francesco, calciatore della società Artemisium, il quale non avrebbe potuto partecipare alla stessa non avendo scontato la squalifica di tre gare, così come riportato su CU n. 128 del 21/5/2015; considerato che, a seguito di indagini effettuate presso gli uffici competenti della FIGC, è emerso che tutti i suddetti calciatori nonché l’assistente dell’arbitro erano regolarmente tesserati per la società Artemisium in data antecedente a quella fissata per la disputa della gara in oggetto; considerato che anche il Sig. Iacullo Francesco poteva prendere parte alla gara in oggetto avendo scontato i tre turni di squalifica nella gare disputate dalla società Artemisium in data 11/X/2015, contro la società Pol. Calitri; 17/X/2015; contro la società Lacedonia, il 24/X/2015, contro la società Sporting Ariano 2006; rilevato che, pertanto, il reclamo così come proposto non appare meritevole di accoglimento tutto ciò premesso; DELIBERA a) di rigettare il reclamo e per l’effetto b) di omologare la gara con il punteggio conseguito sul campo di 2-1 a favore della società Artemisium; c) di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati; d) di prelevare la tassa reclamo dal fondo cauzionale della società Sporting Scampitella 2012, se non versata.
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