COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA VIS MONTORESE – MONTEFORTE DEL 2/4/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA VIS MONTORESE – MONTEFORTE DEL 2/4/2016 Il G.S.T., f.f., letti gli atti ufficiali di gara, rilevato che la gara in oggetto non si è disputata dal momento che la società Vis Montorese 1978 non ha provveduto a saldare, prima della partita, il debito nei confronti del Comitato Regionale FIGC Campania; considerato che la società Vis Montorese 1978 proponeva ritualmente reclamo deducendo che i dirigenti della società erano pronti a versare la somma di € 1000.00 (mille/00) chiesti dal Commissario inviato dal Comitato Regionale FIGC per prelevare quanto richiesto nonché di attendere il tempo limite pari a un tempo di gara al fine di ottemperare a quanto richiesto; considerato ce il Comitato Regionale FIGC Campania, con raccomandata n. 152248158125, inviata il 11/3/2016 pervenuta alla società Vis Motorese 1978 in data 14/3/2016, presso l’indirizzo fornito dalla medesima società e presente nella documentazione inerente il censimento della stessa, comunicava il saldo insufficiente del conto intestato alla società Vis Montorese 1978 € 5424,76 invitandola a provvedere al pagamento di quanto dovuto nel termine ultimo dell’1/4/2016 attraverso un assegno circolare non trasferibile oppure a mezzo bonifico bancario; rilevato, pertanto, che il pagamento parziale di € 1000,00 (mille/00), offerto dai dirigenti della società reclamante rispetto al debito complessivo innanzi specificato non è previsto dalla normativa vigente così come non è contemplato il pagamento in moneta contante; considerato,pertanto, che la responsabilità della mancata disputa della gara in oggetto è ascrivibile alla società Montorese 1978 atteso l’inadempimento dello stesso; tutto ciò premesso, letto l’art. 53 NOIF; a)di rigettare il reclamo e per l’effetto b) di infliggere alla società Vis Montorese 1978 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica; c) di infliggere alla società Vis Montorese 1978 l’ammenda di€ 250.00 trattandosi della prima rinuncia; d) di prelevare la tassa reclamo dal fondo cauzionale della società Vis Montorese 1978, se non versata.
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