COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO COMPRENSORIO MISCANO GARA BISACCIA – COMPRENSORIO MISCANO DELL’8/5/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO COMPRENSORIO MISCANO GARA BISACCIA – COMPRENSORIO MISCANO DELL’8/5/2016 Il G.S.T., f.f., letti gli atti di gara, letto il ricorso presentato dalla società Comprensorio Miscano, ricevuto al protocollo n. 10190 del 11/5/2016; verificata la regolarità dello stesso e del relativo preannuncio; preso atto che la doglianza relativa all’utilizzo del calciatore Mesce Alessandro indicato nella distinta dalla società Bisaccia con il n. 14, senza l’indicazione ne della data di nascita ne del documento di riconoscimento; con contestuale richiesta di vittoria della gara o, in via graduata la ripetizione della stessa. D’Ufficio verificato il regolare tesseramento del calciatore in oggetto, constatato dal verbale di gara il mancato utilizzo dello stesso riteneva opportuno convocare l’arbitro, Sig. Alfredo Mignone della Sezione di Benevento, il quale confermava che il prefato calciatore non si era mai presentato al campo e per l’effetto non aveva mai preso parte alla gara. Per tali motivi; DELIBERA Visti tutti gli atti di gara, esaminata la dichiarazione dell’arbitro e la documentazione dell’Ufficio Tesseramenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 n. 5 ultima parte CGS; ritiene di rigettare il ricorso e nel contempo sanzionare la società Bisaccia per irregolare compilazione della distinta di gara con l’ammenda di € 20,00. Dispone d’incamerare la tassa reclamo a carico della società Comprensorio Mescano, visto il rigetto del reclamo. Risultato acquisito sul campo 1-0 a favore della società Bisaccia.
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