COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 234. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DELL’ART. 1BIS CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG.CASTIELLO ANTONIO, GREMITO ALESSANDRO, FERRARA GIULIANO E LA SOCIETÀ AQUILA DI CASALNUOVO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 234. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DELL’ART. 1BIS CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG.CASTIELLO ANTONIO, GREMITO ALESSANDRO, FERRARA GIULIANO E LA SOCIETÀ AQUILA DI CASALNUOVO Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 29 marzo 2016, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale Delegato, Avv. Alessandro Avagliano, in data 28 dicembre 2015, prot. 6451/413,, a carico dei signori Castiello Antonio, Gremito Alessandro, e Ferrara Giuliano, nonché della società Aquila di Casalnuovo di cui all'epigrafe, per le motivazioni in esso deferimento indicate; tanto premesso OSSERVA: alla prevista riunione 16.05.2016) sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza ed ha concluso chiedendo: per il sig. Castiello Antonio per l’inibizione di anni uno e sei mesi, Gremito Alessandro squalifica per tre gare, Ferrara Giuliano per l’inibizione di anni uno e sei mesi; per la società Aquila di Casalnuovo euro 1.000,00 di ammenda oltre ad un punto di penalizzazione per responsabilità diretta ed oggettiva. Dalla documentazione in atti e dalla gravità delle contestazioni formulate risultano dimostrate le violazioni di cui al deferimento; Le sanzioni vanno, quindi, fissate come da dispositivo in relazione all’addebito ed alla giurisprudenza di questa Corte. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania DELIBERA In esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a) l’inibizione per mesi uno a carico del signor Castiello Antonio; b) l’inibizione per mesi uno a carico del signor Ferrara Giuliano; c) la squalifica per tre gare del sig. Gremito Alessandro; d) euro 200,00 di ammenda per la società Aquila di Casalnuovo.
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